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Tempo di lettura: 40 min

Introduzione all’analisi:

“Lโ€™articolo 1 dello schema di decreto ne delimita lโ€™ambito di applicazione. Esso concerne le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalitร  telematiche degli atti e documenti, nonchรฉ la consultazione e la gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile. Si precisa che tali regole mirano ad assicurare due obiettivi: la conformitร  al principio di idoneitร  del mezzo e la certezza del compimento dellโ€™atto.

Segnatamente, lo schema di decreto ministeriale in commento concerne lโ€™enucleazione delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalitร  telematiche degli atti e documenti (compresa la consultazione e gestione dei fascicoli informatici) che dovranno applicarsi in tre ambiti della giurisdizione:

  • i procedimenti penali (art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150/22, c.d. โ€œriforma Cartabia penaleโ€);
  • la volontaria giurisdizione (art. 36, d.l. n. 13/23, convertito con modificazioni dalla l.n. 41/23);
  • i procedimenti civili (Titolo V-ter disp. att. c.p.c., rubricato โ€œDisposizioni relative alla giustizia digitaleโ€, in particolare trattasi degli artt. da 196-quater a 196-duodecies disp. att. c.p.c. e introdotto dal d.lgs. n. 149/22, c.d. โ€œriforma Cartabia civileโ€).

Le disposizioni regolamentari di cui allo schema di decreto ministeriale in analisi sono pertanto destinate a inserirsi in tre diversi contesti, caratterizzati da unโ€™evoluzione differente del processo telematico, innanzitutto in ragione dei soggetti destinati a confrontarsi con esso e a usufruirne.

Da un lato, infatti, abbiamo gli utenti qualificati (in primis, magistrati e avvocati, ma anche a vario titolo gli ausiliari del magistrato quali ad esempio i CTU, i periti stimatori, i periti, i notai in relazione ad esempio a quanto disposto dallโ€™art. 21, d.lgs. n. 149/22).
Dallโ€™altro abbiamo i privati cittadini, ossia โ€œle persone fisiche che stanno in giudizio personalmenteโ€ per riprendere il testo dellโ€™art. 36, d.l. 13/23, in relazione ai procedimenti di volontaria giurisdizione.”

Segue una sintesi dell’evoluzione normativa:

“Quanto agli utenti qualificati, lโ€™impatto delle disposizioni di cui allo schema di decreto ministeriale รจ destinato ad essere profondamente diverso nel sistema civile e in quello penale.
Nellโ€™ambito civile la conoscenza e lโ€™utilizzo del processo civile telematico (PCT) รจ ormai consolidata da un decennio, trattandosi di strumento utilizzato in via generalizzata dal 2014 in primo grado e dal 2015 in grado di appello.

Lโ€™introduzione di tale riforma che ha costituito una โ€œrivoluzione copernicanaโ€ nel modo di approcciarsi al lavoro da parte di tutti gli utenti del servizio giustizia รจ perรฒ stata frutto di un iter legislativo e di una riflessione pluriennale comune ai vari soggetti fruitori del processo civile, della quale pare necessario dar conto al fine di evidenziare sia la difformitร  rispetto allโ€™ambito penale, in cui il passaggio al processo penale telematico (PPT) รจ stato estremamente accelerato, sia che, nonostante il tempo di sperimentazione vissuto prima di giungere allโ€™introduzione del PCT, allโ€™alba dellโ€™utilizzo dello stesso i problemi tecnici vissuti sono stati molteplici (mancanza collegamento con i server giustizia, depositi non ricevuti dal sistema SICID delle cancellerie in quanto rifiutati con la dicitura โ€œABORTโ€, solo per citarne alcuni esempi), e solo attraverso una costante opera di magistrati e cancelleria di segnalazione dei disguidi e di conseguente implementazione da parte del Ministero del PCT (attraverso perรฒ frequenti giornate interamente dedicate agli aggiornamenti, con conseguente mancato utilizzo in quei periodi del sistema) si รจ giunti ad un livello stabile del processo civile telematico.

Lโ€™introduzione del PCT negli uffici giudiziari italiani รจ stata resa possibile dal progressivo passaggio dai registri cartacei di cancelleria a quelli informatici.

Il fondamento normativo per lโ€™abbandono dei registri cartacei di cancelleria risale alla l.n. 399/91 sulla โ€œdelegificazione delle norme concernenti i registri degli uffici giudiziari e dellโ€™amministrazione penitenziariaโ€, cui sono seguiti nellโ€™ordine il d.lgs. n. 39/93 recante le โ€œnorme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421โ€, il d.P.R. n. 748/94 (regolamento sulle modalitร  applicative del d.lgs. n. 39/93), il D.M. 264/00 (regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari), il d.P.R. n. 123/01 (regolamento recante disciplina sullโ€™uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile) e il D.M. 27 aprile 2009 recante nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dellโ€™amministrazione della giustizia.

La normativa che regola attualmente il PCT puรฒ essere dunque schematizzata distinguendo tra la normativa generale in materia di PCT, la normativa sulla posta elettronica certificata e quella sulle notifiche telematiche.
Quanto al PCT, per dare impulso allโ€™effettivo avvio dello stesso processo civile telematico (giร  disciplinato dal d.P.R. n. 123/01 e dalle regole tecniche previste dal DM 17 luglio 2008) intervenne il d.l. n. 193/09, convertito con l.n. 24/10, il quale allโ€™art. 4, da un lato, riconosceva al Ministro della Giustizia il potere regolamentare di individuare le nuove regole tecniche per lโ€™adozione nel processo civile delle tecnologie dellโ€™informazione e della comunicazione, dallโ€™altro, effettuava una ben precisa scelta individuando definitivamente nella posta elettronica certificata (PEC), disciplinata dal d.P.R. n. 68/05, dal DPCM 2 novembre 2005 e dallโ€™art. 48 del Codice dellโ€™Amministrazione Digitale (CAD), il sistema con il quale sarebbero avvenute nel nuovo processo civile telematico tutte le comunicazioni e notificazioni.

Poste le basi normative primarie, le regole (DM 44/11) e le nuove specifiche tecniche (Provv. Resp. DGSIA del 18 luglio 2011), รจ intervenuto lโ€™art. 16-bis d.l. 179/12, conv. nella l. 221/12, che ha imposto in via esclusiva le modalitร  telematiche per il deposito degli atti di parte e del giudice nei procedimenti riguardanti i ricorsi per decreto ingiuntivo (procedimento che rappresenta ancora oggi lโ€™unico in cui il Giudice รจ obbligato a provvedere telematicamente in tutte le sue fasi dalla richiesta di integrazione della prova ex art. 640 c.p.c. sino allโ€™esecutorietร  ex artt. 647 o 654 c.p.c.).

Solo con il d.l. 90/14 convertito dalla legge 114/14 si รจ introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei tribunali lโ€™obbligo del deposito telematico degli atti delle parti giร  costituite (cd. atti endoprocessuali) per le cause promosse dopo detta data mentre dal 31 dicembre 2014 lโ€™obbligo รจ stato esteso anche agli atti depositati nelle cause iscritte prima del 30 giugno 2014. 

Identiche date sono state introdotte per i processi esecutivi per i quali lโ€™obbligo del deposito telematico vige solo per gli atti successivi al deposito dellโ€™atto con cui inizia lโ€™esecuzione. Tuttavia, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalitร  telematiche. 

Invece, nelle procedure concorsuali lโ€™obbligo del deposito telematico si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

Il comma 1-bis dellโ€™art. 16-bis, introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, ha, poi, esteso a decorrere dal 30 giugno 2015 lโ€™obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali anche nei giudizi innanzi alle corti di appello.
Il predetto articolo 16-bis รจ stato abrogato dal d.lg. 149/2022, con contestuale introduzione dellโ€™articolo 196-quater disp. att. c.p.c., che ha previsto lโ€™obbligo generalizzato del deposito telematico degli atti e dei documenti, facendo salva la possibilitร  che il giudice ordini il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

La norma, disciplinando altresรฌ lโ€™ipotesi del malfunzionamento dei sistemi, ha previsto che il dirigente dell’ufficio autorizza il deposito con modalitร  non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dellโ€™ufficio e utilizzando la stessa forma di pubblicitร  per la comunicazione di avvenuta riattivazione del sistema.

Ai sensi dellโ€™articolo 196-quater disp. att. c.p.c. anche il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalitร  telematiche.”

Di nuovo a seguire, il CSM ricostruisce le vicende legate all’introduzione del Processo Penale Telematico:

“Occorre innanzitutto chiarire come il concetto di processo penale telematico debba essere inteso, nellโ€™ottica dello schema di decreto ministeriale in commento, quale riferito alle sole modalitร  telematiche di implementazione degli atti del processo (deposito di atti delle parti, deposito di verbali, o documentazione a mezzo verbali nativi digitali, ai sensi degli artt. 134 e ss. c.p.p. delle indagini e dellโ€™istruttoria dibattimentale, deposito dei provvedimenti decisori), allโ€™accesso e alla consultazione, nonchรฉ alla estrazione di copia degli atti del processo, nelle varie fasi e nei vari gradi di giudizio, rimanendo estraneo il concetto di PPT quale processo penale a distanza, ossia attinente le modalitร  di partecipazione da remoto dei soggetti del processo alla fase delle indagini, allโ€™udienza camerale, alla fase preliminare e poi alla istruttoria dibattimentale, comprendendovi anche la fase decisionale, che non sono modificate dalle disposizioni oggetto dโ€™esame.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha giร  avuto modo di sottolineare in passato come le naturali spinte dirette ad inserire sempre piรน avanzate soluzioni di informatizzazione anche nella gestione del processo Penale Telematico PPT evidenzino, anche sulla base dell’esperienza nel settore civile del PCT, la necessitร  di perseguire un equilibrio fra efficientismo e garanzia dei diritti di livello costituzionale.

Alcuni passaggi della delibera del Consiglio Superiore in materia di verifica dello stato di informatizzazione del processo penale, otto anni dopo, rappresentano ancora dei pilastri destinati a reggere tutta la riforma del processo penale telematico:

โ€œAl fine di evitare alcuni significativi errori di ideazione e di strategia complessiva verificatisi in sede di attuazione del processo civile telematico, deve auspicarsi da parte del Ministero della Giustizia una seria riflessione sulla funzione dellโ€™informatizzazione nel processo penale e sulle finalitร  di un simile intervento, rifuggendo dalla semplificazione efficientista per cui piรน informatizzazione significa piรน efficienza, processi piรน rapidi e maggiore produttivitร . Lโ€™obiettivo di ogni intervento โ€“ normativo, di organizzazione e tecnico โ€“ in materia penale deve avere quale inevitabile riferimento primario il modello del giusto processo richiesto dal sistema costituzionale nel suo complesso e con specifico riferimento allโ€™art. 111 e 112 della Cost. in termini di ragionevole durata, trasparenza, possibilitร  di accesso alla giustizia, obbligatorietร  dellโ€™azione e paritร  fra accusa e difesa dinanzi al giudice terzo e imparziale. Lโ€™informatizzazione deve inserirsi in questo percorso, nella consapevolezza che รจ la tecnica a dover seguire il modello costituzionale e normativo del processo in vigore โ€“ con i doverosi adattamenti โ€“ e non viceversa, come invece pare essere troppo spesso accaduto quando si รจ proceduto assecondando le migliori esigenze della tecnica informatica, salvo verificarne solo in un secondo momento gli effetti sullโ€™esercizio concreto della giustizia, rincorrendone le inevitabili criticitร . Si tratta, allโ€™evidenza, di un progetto di informatizzazione che deve avere quale stella polare il miglioramento della qualitร  della giurisdizione penale, consentendo lโ€™ottimizzazione e la velocizzazione dei flussi di attivitร  attraverso la costante ricerca della qualitร  ed attendibilitร  dei dati trasmessi. [โ€ฆ] Lโ€™obiettivo รจ la qualitร , la quantitร  e la riduzione dei tempi del processo ne saranno conseguenza. Lโ€™inversione di questi termini, invece, creerebbe condizioni di maggiore ingolfamento delle attivitร , e rivelerebbe tutta la miopia di un progetto pensato esclusivamente nellโ€™ottica efficientistaโ€.

A livello di evoluzione normativa, la basilare automazione dei registri penali puรฒ oggi reputarsi avvenuta grazie allโ€™introduzione del Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.), dotato di varie componenti, mentre le notifiche penali telematiche trovano fondamento normativo nella medesima disciplina giร  sopra esposta per il settore civile.

Emerge il problema degli utenti non qualificati:

“Le disposizioni di cui allo schema di decreto ministeriale sono destinate ad applicarsi anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Tuttavia, occorre rimarcare lโ€™assoluta particolaritร  di tali giudizi, sotto il profilo soggettivo, circostanza di cui pare essere ben consapevole il legislatore. I procedimenti di volontaria giurisdizione, infatti, sono introdotti con grandissima frequenza non da avvocati o comunque da professionisti delegati dalle parti e dotati di particolari conoscenze tecniche, bensรฌ da privati cittadini o, per utilizzare il lessico dellโ€™art. 36 d.l. 13/23, da โ€œpersone fisiche che stanno in giudizio personalmenteโ€.

Con la conseguenza, dal punto di vista pratico, che, sino ad oggi, le modalitร  attraverso le quali questi soggetti potevano instaurare il procedimento erano ben cinque. Infatti, poteva distinguersi fra ricorso depositato con atto nativo digitale per conto della parte (o da un professionista o mediante uno โ€œsportello di prossimitร โ€ attivato presso alcuni comuni) e ricorso depositato dal privato direttamente (mediante consegna dello stesso allo sportello della cancelleria o invio con posta ordinaria o PEC) e successivamente inserito nel PCT dallโ€™operatore di cancelleria che provvedeva a scansionare il documento ed acquisirlo al sistema telematico.”

Ancora sul Processo Penale Telematico:

“Lโ€™intervento di normazione secondaria proposto dal Ministro, per quanto riguarda lโ€™ambito penale, trova fondamento a livello primario nellโ€™art. 87 d.lgs. n. 150/22.
Lo schema di decreto in commento reca la disciplina necessaria per la concreta realizzazione del processo penale telematico, cosรฌ come prefigurato dal complesso di disposizioni primarie contenute, sul tema, nel corpo del decreto legislativo n. 150/22.
Nellโ€™ottica dellโ€™auspicata riduzione dei tempi della giustizia anche attraverso una maggiore efficienza delle attivitร  degli operatori in essa coinvolti, la digitalizzazione degli atti e lโ€™informatizzazione delle procedure poste in essere devono, senza dubbio, essere guardate con favore.

Alla necessitร  di promozione della predetta informatizzazione si affianca la consapevolezza che gli aspetti informatici, incidendo considerevolmente – e nel vivo – sullโ€™esercizio dellโ€™attivitร  giurisdizionale, presentano, nella sostanza, un ruolo conformativo di questโ€™ultima.

In tale contesto vengono formulate le presenti considerazioni, allโ€™esito altresรฌ della sperimentazione compiuta e delle criticitร  evidenziate dal Gruppo di analisi sugli applicativi del PPT, costituito dalla VII Commissione. Lโ€™illustrazione verrร  incentrata agli aspetti di specifico impatto sulle funzioni giurisdizionali e sullโ€™organizzazione degli uffici.

Lo schema di decreto in commento, allโ€™articolo 2 lett. b), inserisce nel D.M. 44/11 un nuovo articolo 7-bis (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato), con il quale vengono concretizzati, dal punto di vista operativo, gli strumenti applicativi del processo penale telematico finalizzati alla trasmissione degli atti e documenti agli uffici giudiziari, dallโ€™esterno.

Tali strumenti consistono nel portale dei depositi telematici e nel portale delle notizie di reato, basati, dal punto di vista del funzionamento, sul meccanismo dellโ€™upload. La disposizione prevede, al comma 1, che il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento e, al comma 2, che il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria – e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato – di atti e documenti su canale sicuro, protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare lโ€™identificazione dellโ€™autore dellโ€™accesso e la tracciabilitร  delle relative attivitร .
Lโ€™articolo 7-bis precisa, ai commi 3 e 4, che lโ€™accesso ai portali di cui ai commi 1 e 2 avviene a norma dell’articolo 64 del codice dellโ€™amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e che il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dellโ€™articolo 34.

Si evidenzia, quale criticitร , con riguardo a tali ultime previsioni, che la disciplina di materie quali lโ€™accesso ai portali e i servizi di consultazione messi a disposizione dei soggetti abilitati esterni viene rimessa alle specifiche tecniche di cui allโ€™articolo 34 del D.M. 44/11.
Le predette specifiche sono adottate dal Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita lโ€™Agenzia per lโ€™Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Si segnala, in proposito, che sarebbe opportuno, considerata lโ€™incidenza delle predette materie sul concreto esercizio della funzione giurisdizionale – oltre che sugli aspetti di riservatezza soddisfatti mediante il ruolo consultivo del Garante Privacy – che la relativa disciplina venisse affidata ad una fonte secondaria che preveda la verificabilitร  della regolamentazione dal predetto punto di vista, anche attraverso una interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura, riservando viceversa allโ€™atto dirigenziale adottato dal responsabile SIA la disciplina di materie esclusivamente tecniche di dettaglio che non presentano incidenza su snodi fondamentali quali quelli segnalati.

Sotto altro aspetto, si formulano le seguenti considerazioni allโ€™esito della sperimentazione dellโ€™applicativo informatico (APP) implementato e messo a disposizione dei soggetti abilitati interni, dove per applicativo informatico si intende, ai sensi dellโ€™articolo 2 dello schema di decreto, comma 1 lett. a) n. 5), lโ€™insieme dei programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia ai predetti soggetti.

Si osserva inoltre che lโ€™applicativo informatico non appare tenere conto in modo sufficientemente adeguato dellโ€™organizzazione degli uffici giudiziari. Come evidenziato dal gruppo di analisi sugli applicativi del PPT, il sistema informatico prevede infatti uno schema unico di ufficio giudiziario, nel quale le funzioni sono individuate sostanzialmente sulla base della sola qualifica rivestita: la profilazione degli utenti รจ quindi ricalcata sulla qualifica formale (ad esempio di Procuratore o di sostituto).”

Il gestore di Posta Elettronica Certificata del Ministero:

“Lโ€™articolo 2 dello schema di decreto รจ intervenuto in modo significativo sul contenuto del D.M. 44/11 (Regolamento concernente le regole tecniche per lโ€™adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dellโ€™informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dellโ€™art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. nella legge 22 febbraio 2010 n. 24).

รˆ stato modificato, innanzitutto, lโ€™art. 2 del D.M. 44/11, relativo alle definizioni, inserendovi ulteriori definizioni: 

  • del ยซportale dei depositi telematiciยป (art. 2, comma 1, lett. b-bis),
  • del ยซportale delle notizie di reatoยป (art. 2, comma 1, lett. b-ter),
  • della ยซidentificazione informaticaยป (art. 2, comma 1, lett. f),
  • del ยซfascicolo informaticoยป (art. 2, comma 1, nuova lett. h),
  • dellโ€™ยซapplicativo informaticoยป (art. 2, comma 1, lett. h-bis),
  • dei ยซsoggetti abilitati esterni pubbliciยป (art. 2, comma 1, nuova lett. m), di ยซPagoPAยป (art, 2, comma 1, nuova lett. u) e
  • dellโ€™ยซIdentificativo unico di versamentoยป (art. 2, comma 1, nuova lett. v).

In base alle definizioni come modificate sarebbe opportuno che alla lettera b-bis), nella parte relativa al portale dei depositi telematici, quale portale che consente โ€œil deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privatiโ€, venisse specificato se si tratti o meno di portale funzionale solo al processo penale telematico, dal momento che esso non era previsto in precedenza e che per il processo civile telematico valgono le diverse modalitร  di deposito prevista dallโ€™art. 13.

Va rilevato che le definizioni sono fornite โ€œai fini del presente decretoโ€ e lโ€™espressione โ€œidentificazione informaticaโ€ (art. 2, comma 1, lett. f) โ€“ a prescindere dal necessario adeguamento al Regolamento UE n. 910/14 โ€“ non risulta allo stato utilizzata nel D.M. 44/11. 

La definizione fa, in ogni caso, solo riferimento al rispetto della norma primaria, senza nulla aggiungere in via regolamentare in merito alle concrete modalitร  di identificazione.
La relazione riferisce che la modifica โ€œsoddisfa lโ€™esigenza di assicurare alle regole tecniche la necessaria neutralitร  tecnologica rispetto ai metodi di identificazione informatica in continua evoluzione; il rinvio alla normativa che prevede gli strumenti operativi, in costante aggiornamento, in luogo del richiamo a sistemi operativi, in uso in un determinato momento storico, garantisce lโ€™attualitร  delle regole tecniche, fermo restando che saranno poi le specifiche tecniche, la cui modifica รจ evidentemente piรน agevole e rapida, ad assicurare il continuo adeguamento dei sistemi di identificazione alle innovazioni tecnologicheโ€.
Tale generica previsione, se garantisce un rapido aggiornamento, fa venire meno unโ€™effettiva norma regolamentare di raccordo tra la norma primaria e le specifiche tecniche; ciรฒ rende opportuna una riflessione, per evitare di non demandare alle specifiche tecniche autonome scelte sulla verifica dellโ€™accesso e della tipologia della modalitร  di identificazione.
La bozza di decreto stabilisce lโ€™abrogazione dellโ€™art. 4 del D.M. 44/11, sul Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. La relazione precisa che, una volta abrogato lโ€™art. 19 del decreto, risulta superflua la precisazione che il servizio di posta elettronica del Ministero osservi il CAD.
In realtร  in questo modo la norma non disciplina piรน quanto indicato in rubrica, se non incidentalmente, nel comma 3, per il tempo di conservazione dei log dei messaggi. Pur con lโ€™eliminazione del riferimento allโ€™articolo 19, abrogato, non appare superfluo confermare che il servizio di PEC di cui si avvale il Ministero รจ conforme al CAD. Lโ€™eliminazione di tale norma puรฒ indurre a ritenere che il servizio di PEC si possa svolgere anche con modalitร  non conformi al CAD e lasciare spazio ad una normazione dettata dalle sole specifiche tecniche, come indicato nel comma 2.”

In merito ai depositi telematici:

“Per il processo civile hanno rilievo innanzitutto le modifiche relative ai depositi telematici apportate rispetto allโ€™art. 13 D.M. 44/11.
La lettura del nuovo testo dei commi 1 e 2 dellโ€™art. 13 pone una questione di coordinamento con il disposto dellโ€™art. 196-sexies disp. att. c.p.c. Come noto, questโ€™ultima previsione ha sostituito il riferimento, quanto al perfezionamento del deposito telematico degli atti, al momento della ricezione della ricevuta di consegna PEC con quello โ€œin cui รจ generata la conferma del completamento della trasmissioneโ€. Tale locuzione, piรน ampia e generica rispetto a quella previgente, pare trovare la propria ratio nella volontร  del legislatore di consentire il deposito telematico anche con soluzioni tecnologiche diverse dallโ€™utilizzo della posta elettronica certificata.

Ciรฒ premesso, lโ€™art. 13, comma 1, nel fare esclusivo riferimento alla posta elettronica certificata, non sembra in linea con lโ€™art. 196-sexies disp. att. c.p.c. appena considerato che, appunto, prescinde da un riferimento esplicito a tale modalitร  di deposito. La medesima riflessione puรฒ essere fatta con riguardo allโ€™esclusivo e perdurante riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata al comma 2 dellโ€™art. 13.

La relazione illustrativa giustifica la soppressione dellโ€™ultima parte del comma 3 dellโ€™art. 13 con la necessitร  di armonizzarne il testo con il disposto dellโ€™art. 196-sexies disp. att. c.p.c. La stessa esigenza di armonizzazione con la norma primaria, per quanto detto, sembra ravvisarsi anche con riguardo ai commi 1 e 2 dellโ€™art. 13.

Un altro profilo problematico pone lโ€™esegesi dellโ€™inciso di nuovo conio diretto a escludere lโ€™intervento degli operatori di cancelleria. Il comma 2 dellโ€™art. 13 prevede che โ€œi documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia senza lโ€™intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccantiโ€.
La norma si presta a due letture.

Anzitutto, essa potrebbe limitarsi a precisare ulteriormente il momento del perfezionamento del deposito, ormai svincolato, per quanto emerge giร  dalla lettura dellโ€™art. 196-sexies disp. att. c.p.c., dallโ€™attivitร  degli operatori di cancelleria. Si tratterebbe, perciรฒ, di una conferma di quanto giร  previsto.

Laddove, invece, le si intendesse assegnare una portata innovativa, la previsione andrebbe intesa come funzionale a legittimare lโ€™ingresso diretto del documento informatico nel fascicolo informatico, prescindendo cosรฌ dallโ€™intervento degli operatori di cancelleria.
Questโ€™ultima appare la tesi piรน plausibile tenuto conto del fatto che lโ€™intervento degli operatori di cancelleria รจ stato previsto in modo residuale ed eccezionale ovvero solo a fronte di anomalie bloccanti. Dโ€™altra parte, il carattere innovativo della disposizione viene sottolineata nella relazione illustrativa: vi si legge che, โ€œin maniera innovativa, tenuto conto dellโ€™evoluzione tecnologica intervenuta, si precisa espressamente che il deposito telematico si ritiene perfezionato senza lโ€™intervento degli operatori di cancelleria, salvo il caso in cui si verifichino anomalie bloccanti, che tale intervento impongono al fine di superare il blocco del sistemaโ€.

Cosรฌ intesa la lettera della previsione in commento, la portata innovativa risiederebbe nella diretta confluenza del documento informatico nel relativo fascicolo, senza necessitร  dellโ€™attivitร  di mediazione da parte degli operatori di cancelleria, se non per il caso di intervento per errore di blocco. Questa seconda prospettiva potrebbe, tuttavia, rivelarsi foriera di problematiche applicative e rallentamenti dellโ€™attivitร  dellโ€™Ufficio.

Si pensi allโ€™assenza di qualsiasi โ€œcatalogazioneโ€ di detti documenti da parte della cancelleria con correlata possibilitร  di denominazione varia degli stessi e, di conseguenza, difficoltร  di apprezzarne in modo immediato il contenuto ed anche, eventualmente, di cogliere e selezionare istanze urgenti. Ciรฒ si rivelerebbe peraltro dirompente in quei giudizi civili in cui gravitano fisiologicamente piรน soggetti; si pensi al settore dellโ€™insolvenza, ove sono plurimi gli ausiliari del giudice (esperti stimatori, custodi, curatori, professionisti delegati) e, correlativamente, plurimi i documenti depositati da molteplici soggetti esterni.

Lโ€™assenza dellโ€™intermediazione degli operatori di cancelleria nel veicolare e fare confluire il documento informatico nel relativo fascicolo si tradurrebbe in un significativo aggravio per il giudice, cosรฌ chiamato ad unโ€™opera di preventivo screening, difficilmente esigibile in tempi brevi a fronte di ruoli specialistici quali sono quelli indicati innanzi.
La mancanza di un controllo ad opera della cancelleria anche per le anomalie che non determinino blocco del sistema, potrebbe creare disfunzioni connesse alla difficoltร  di veicolare correttamente i depositi nei relativi fascicoli; a maggior ragione per i depositi effettuati da parte delle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente.

Lโ€™intervento del cancelliere, nel caso in cui il deposito endoprocedimentale sia stato effettuato in un fascicolo sbagliato, gli consente infatti di reindirizzare lโ€™atto nel fascicolo corretto (mediante la funzione intervento manuale โ€“ assegna a fascicolo), senza doverlo necessariamente rifiutare; รฉ pure possibile la selezione, mediante sostituzione, dellโ€™evento piรน adatto ad aggiornare lo stato del fascicolo.

Alla stessa stregua, il rifiuto dellโ€™atto depositato (comma ora eliminato), ma anche del provvedimento del giudice, da parte dellโ€™operatore, consente al mittente/imbustatore di conoscere lโ€™esito del suo deposito e di ripresentarlo con i dovuti accorgimenti o con i suggerimenti indicati nelle motivazioni del rifiuto.
Per come รจ strutturato il processo civile telematico, ove la corretta lavorazione degli atti comporta una contemporanea associazione agli eventi di aggiornamento, unโ€™accettazione automatica dei depositi, senza filtro della cancelleria e senza la c.d. quarta p.e.c., provocherebbe delle discrasie con lo stato del fascicolo e dei possibili errori di sistema.

รˆ pur vero che nel processo amministrativo telematico (PAT), istituito nel 2016, con numeri inferiori a quelli del processo civile e minori complicazioni legate alle diverse ritualitร  di cui ha dovuto tener conto il processo civile telematico, la modalitร  di accettazione degli atti รจ diversa e molto semplificata. Ma il processo civile รจ diverso e lโ€™architettura dei registri informatici SICID-SIECIC รจ molto piรน complessa.

Da ultimo, la soppressione della seconda parte dellโ€™art. 13 comma 3 (โ€œQuando la ricevuta รจ rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivoโ€) adegua la normativa regolamentare alla normativa primaria, attualmente lโ€™art. 196-sexies disp att. c.p.c.

Come si รจ accennato in premessa, le modifiche al D.M. 44/11 sono state suggerite, per il settore civile, anche dallโ€™esigenza di adeguare la disciplina a quanto disposto nellโ€™art. 36 d.l. n. 13/23 (convertito nella legge n. 41/23).
Lโ€™art. 36 di questo decreto legge ha, infatti, previsto la possibilitร  di effettuare il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione alle โ€œpersone fisiche che stanno in giudizio personalmenteโ€; per comprendere la portata di tale norma, tuttavia, va considerato che tale modalitร  รจ attiva, allo stato, solo per taluni uffici pilota nella materia delle amministrazioni di sostegno (ove il beneficiario risieda nel circondario dei Tribunali pilota).
La norma prevede che il deposito da parte delle โ€œpersone fisiche che stanno in giudizio personalmenteโ€ avvenga attraverso il portale dedicato, gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonchรฉ delle apposite specifiche tecniche del DGSIA del Ministero della giustizia.

In tal caso, il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalitร .
Lโ€™art. 36 prevede che gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi allโ€™indirizzo di posta elettronica certificata dellโ€™ufficio giudiziario destinatario mediante lโ€™indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non รจ inserito nel REGINDE. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalitร  telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi puรฒ altresรฌ manifestare la volontร  di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui allโ€™art. 16, comma 7, d.l. n. 179/12 (conv., con modificazioni, dalla legge 221/2012), tramite il portale stesso.

In sintesi, le โ€œpersone fisiche che stanno in giudizio personalmenteโ€ potranno depositare atti processuali e documenti attraverso il portale gestito dal Ministero della giustizia, che verranno trasmessi allโ€™indirizzo di posta elettronica certificata dellโ€™ufficio giudiziario destinatario, in una casella p.e.c. appositamente messa a disposizione dal Ministero stesso non indicata nel Reginde.
Allorquando il cittadino non disponga di una casella p.e.c. personale, le comunicazioni e notificazioni da parte del Tribunale dopo il deposito, potranno essere ricevute direttamente tramite portale, facendone espressa richiesta.
Nellโ€™ottica dellโ€™adeguamento al disposto dellโ€™art. 36, allโ€™art. 2, lett. m), n. 3, D.M. 44/11, ai โ€œsoggetti abilitati esterni privatiโ€, sono state aggiunte โ€œle persone fisiche che possono stare in giudizio personalmenteโ€.
Allโ€™art. 13, in rubrica, di conseguenza, si elimina il riferimento ai privati che dovrebbe essere riferito solo a coloro che sono inseriti al n. 5 della lett. m) dellโ€™art. 2, non alle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, indicate ed inserite al n. 3 della lett. m).

Veniamo al fascicolo informatico:

“Tra le nuove definizioni inserite dallโ€™art. 2 dello schema di decreto vโ€™รจ quella del fascicolo informatico. La modifica รจ giustificata โ€“ come evidenzia la relazione illustrativa โ€“ dallโ€™esigenza di allineamento con le novitร  introdotte dai d.lgs. n. 149 e 150 del 2022, in forza dei quali il fascicolo non รจ piรน la mera versione digitale di quello originariamente cartaceo, ma รจ un fascicolo nato in formato digitale.

La norma introdotta dallโ€™art. 2 non indica le tipologie di documenti informatici che possono farne parte, in particolare il duplicato informatico, che pure puรฒ rientrare a pieno titolo nel fascicolo informatico, come emerge chiaramente dallโ€™art. 196-octies/II disp. att. c.p.c., che i โ€œduplicatiโ€ menziona espressamente, accanto alle copie analogiche o informatiche.
A regolare il contenuto del fascicolo informatico provvede lโ€™art. 9 D.M. 44/11.

Va sul punto segnalato che:
๏‚ง lโ€™art. 196-septies disp. att. c.p.c. stabilisce lโ€™adozione di misure organizzative per la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo su autorizzazione del giudice o del capo dellโ€™ufficio, ai sensi dellโ€™art. 196-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 4, con decreto del Ministro della giustizia; sennonchรฉ lโ€™art. 9 della bozza di decreto non fornisce la richiesta disciplina di dettaglio, limitandosi nel terzo comma a richiamare gli โ€œobblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dellโ€™amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformitร  alla disciplina processuale vigenteโ€;

  • al comma 1, ove รจ scritto โ€œcopie informaticheโ€ sarebbe utile specificare โ€œcopie informatiche per immagineโ€;
  • al comma 3, ove รจ scritto โ€œrestano fermi gli obblighi di conservazioneโ€, sarebbe preferibile chiarire โ€œrestano fermi in capo al Ministero della giustizia gli obblighi di conservazioneโ€, richiamando le operazioni di gestione dei procedimenti di conservazione dei fascicoli prima attribuite al Ministero dal previgente primo comma.”

Comunicazioni e notifiche telematiche:

“Risultano incisive anche le modifiche apportate dallo schema di regolamento in materia di comunicazioni e notifiche, sia da parte della cancelleria che dellโ€™UNEP, con evidenti ricadute sulla organizzazione degli uffici a seguito delle scelte operate e non previste dalla normativa primaria.

Viene, in primo luogo, sostituito lโ€™art. 16 del D.M. 44/11, relativo alle comunicazioni di cancelleria, con estensione della nuova norma alle notifiche da eseguire in via telematica.
Lโ€™art. 136 c.p.c. stabilisce che โ€œil cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dร  notizia di quei provvedimenti per i quali รจ disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto รจ consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Salvo che la legge disponga diversamente, se non รจ possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto รจ rimesso allโ€™ufficiale giudiziario per la notificaโ€.
Lo schema di regolamento interviene sulla prevista norma regolamentare ampliandola a tutte le notifiche di cancelleria oltre che alle comunicazioni. In questo modo non risultano cosรฌ piรน disciplinati in via regolamentare:

  • il momento di perfezionamento delle comunicazioni e notifiche (che per gli atti contenenti dati sensibili era opportunamente fissato al giorno successivo);
  • le modalitร  di comunicazione in caso di mancata consegna.
    Non รจ, poi, specificata la tipologia di ricevuta, per quanto tale indicazione sia opportuna in via regolamentare soprattutto per le notifiche.

La nuova disposizione risulta non del tutto allineata con lโ€™art. 137, comma 1, c.p.c., che prevede che le notificazioni siano eseguite in via ordinaria dallโ€™ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere; lโ€™art. 16 D.M. 44/11 prevedrebbe invece che tutte le notifiche a mezzo p.e.c. da parte di soggetti abilitati interni siano effettuate direttamente dallโ€™ufficio giudiziario. Lโ€™inciso โ€œsalvo che non sia diversamente disposto dalla leggeโ€ non appare risolutivo, al riguardo. Lโ€™art. 16 finisce dunque per dettare una disciplina non in attuazione della norma codicistica, ma in deroga alla stessa.

Appare, poi, da puntualizzare il coordinamento tra la modalitร  di notifica allโ€™utente privato nei procedimenti di volontaria giurisdizione, previsto dallโ€™art. 36, comma 2, d.l. n. 13/23, che puรฒ avvenire, a richiesta, qualora la parte non disponga di indirizzo p.e.c. risultante da pubblici elenchi, anche tramite il portale stesso, con la modalitร  prevista dal novellato art. 16, comma 1, laddove la notifica allโ€™utente privato avviene solo attraverso p.e.c. inserita nel registro degli indirizzi informatici o negli altri pubblici elenchi. In questo caso, la novella introdotta allโ€™art. 16 โ€œsalvo cheโ€ appare forse conservare la diversa previsione dellโ€™art. 36, comma 2.

Il testo di decreto in esame sostituisce, allโ€™art. 2, anche lโ€™art. 17 D.M. 44/11, relativo alle notifiche telematiche a mezzo UNEP. Lโ€™intervento tiene conto solo in parte delle modifiche apportate allโ€™art. 149-bis c.p.c. Questo prevede che โ€œlโ€™ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario รจ un soggetto per il quale la legge prevede lโ€™obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dellโ€™articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dellโ€™amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, lโ€™ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dellโ€™atto sottoscritta con firma digitale allโ€™indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Lโ€™ufficiale giudiziario redige la relazione di cui allโ€™articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto allโ€™atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui allโ€™articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con lโ€™indirizzo di posta elettronica presso il quale lโ€™atto รจ stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalitร  previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, lโ€™ufficiale giudiziario restituisce allโ€™istante o al richiedente, anche per via telematica, lโ€™atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto commaโ€.
รˆ previsto espressamente che la notifica a mezzo PEC venga richiesta allโ€™UNEP solo dai soggetti abilitati esterni.
Lโ€™art. 137 c.p.c. prevede in via generale, e senza deroga da parte dellโ€™art. 149-bis c.p.c., che โ€œle notificazioni, quando non รจ disposto altrimenti, sono eseguite dallโ€™ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliereโ€ e sia il pubblico ministero che la cancelleria sono soggetti abilitati interni.

Lโ€™espressione โ€œsoggetti abilitati esterniโ€ (privati e pubblici come previsto dallโ€™art. 2 DM 44/11), poi, รจ generica, ma si deve ritenere implicita lโ€™esclusione anche degli avvocati, stante le previsioni codicistiche di cui allโ€™art. 137 c.p.c. .
Al comma 3, inoltre, non รจ indica la tipologia di ricevuta prevista per le notifiche UNEP. La disposizione non appare del tutto congruente con lโ€™art. 149-bis c.p.c. summenzionato, che fa riferimento, oltre agli elenchi pubblici, allโ€™elezione di un domicilio digitale e agli elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni.

Risulta infine soppresso lโ€™art. 18 D.M. 44/11, relativo alle notificazioni eseguite dagli avvocati per via telematica. La relazione allo schema di regolamento (che fa riferimento alla notifica โ€œtra avvocatiโ€ prevista nel testo originario in luogo della norma vigente che prevede le notifiche โ€œa cura degli avvocatiโ€) specifica che tale soppressione รจ conseguenza della compiuta disciplina di tale notifica da parte degli artt. 3-bis e 3-ter della l.n. 53/94.
Lโ€™oggetto dei commi 3, 5 e 6 dellโ€™art. 18 non risulta perรฒ disciplinato dalla l.n. 53/94 nรฉ da altra norma primaria o regolamentare. Solo latamente il disposto del comma 3 puรฒ rientrare nella disciplina sulla visibilitร  degli atti.
Ma sia la procura alle liti, nellโ€™ambito delle notifiche, sia la ricevuta della notifica appaiono prive di disciplina.
Nel processo civile, in cui il difensore per gran parte del contenzioso avvia giudizi con atto di citazione e procura, lโ€™indicazione del comma 5, in ordine alla procura alle liti, risulta significativa ai fini della instaurazione del contraddittorio.

Va evidenziata la criticitร  della mancata regolamentazione nel D.M. delle tipologie di ricevute di avvenuta consegna richieste (per le comunicazioni e notifiche di cancelleria, per le notifiche a mezzo pec dellโ€™UNEP e per le notifiche degli avvocati), che in passato era da intendersi breve per le comunicazioni e completa per le notifiche, tenendo conto che questโ€™ultima รจ lโ€™unica che allo stato consente al giudice di avere visione del completo contenuto dellโ€™atto e documenti notificati e dei relativi dati informatici.

Sulla transizione nel Processo Penale Telematico:

“Lโ€™articolo 3 dello schema di decreto รจ dedicato ai termini di transizione al nuovo regime del processo penale telematico.
Il comma 1 dellโ€™articolo 3 prevede quale regola generale, nella fase delle indagini preliminari, il deposito con modalitร  telematiche, facendo salve le disposizioni transitorie di deroga contenute nei commi 8 e 9 del medesimo articolo 3 (che contemplano ipotesi in cui il deposito puรฒ avvenire anche in modalitร  non telematica, sulle quali v. infra).

Il comma 1 dellโ€™articolo 3 dispone, nello specifico, che a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalitร  telematiche ai sensi dellโ€™articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: procura della Repubblica presso il tribunale; procura europea; tribunale ordinario, limitatamente allโ€™ufficio del giudice per le indagini preliminari; procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.
Il comma 2 dellโ€™articolo 3 stabilisce che le modalitร  โ€“ telematiche โ€“ di deposito di cui al comma l si osservano, a decorrere dal medesimo termine ivi indicato, presso il tribunale ordinario anche per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento di archiviazione di cui allโ€™articolo 410-bis del codice di procedura penale e per i procedimenti relativi allโ€™impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

Il comma 3 dellโ€™articolo 3 dispone inoltre che โ€“ fermo quanto disposto dal comma 9 โ€“ a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalitร  telematiche ai sensi dellโ€™articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, nei seguenti uffici giudiziari penali: corte di appello, tribunale ordinario; giudice di pace; procura generale presso la corte di appello; procura della Repubblica presso il tribunale; Procura europea.

Il comma 4 precisa che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.
Viene infine prevista, ai commi 5, 6 e 7 dellโ€™articolo 3, lโ€™esclusivitร  del deposito telematico per tutti i soggetti del processo secondo decorrenze successive per i diversi uffici giudiziari (1.1.25, 30.6.25 e 1.1.26).

Tanto premesso, si osserva che in deroga alle disposizioni che precedono, il comma 8 dellโ€™articolo 3 introduce un sistema di doppio binario per i depositi effettuati dai soggetti abilitati interni, che prevede la possibilitร , sino al 31.12.24, che il deposito โ€“ da parte dei predetti โ€“ di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai โ€œprocedimenti di archiviazioneโ€ di cui agli articoli da 408 a 411 e 415 del codice di procedura penale nonchรฉ alla riapertura delle indagini di cui allโ€™articolo 414 del codice di procedura penale, puรฒ avere luogo anche con modalitร  non telematiche.

Lโ€™introduzione del predetto sistema viene guardata con favore consentendo il deposito, nella fase delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, in forma non telematica, fino al 31.12.24.
Residuerร  tuttavia la problematica conseguente alla gestione delle difficoltร  operative determinate dalla sussistenza di fascicoli ibridi, problematica che sarebbe opportuno risolvere attraverso la previsione di un atto amministrativo generale che disciplini lโ€™attivitร  del personale di cancelleria e di segreteria presso gli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda il flusso concernente lโ€™archiviazione e la riapertura delle indagini, pur non trattandosi di regola di affari urgenti, da compiersi entro termini stringenti, la previsione dellโ€™obbligatorietร  del deposito telematico pone alcune specifiche problematiche.
Il generico riferimento ai โ€œprocedimenti di archiviazioneโ€, infatti, puรฒ essere interpretato in due modi: come riferito al subprocedimento allโ€™interno del procedimento penale che inizia con la richiesta di archiviazione del P.M. (ex art. 408 e 411 c.p.p.) e prosegue con i โ€œprovvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazioneโ€, oppure come riferita solamente alla โ€œrichiesta di archiviazioneโ€. Il riferimento agli โ€œatti, documenti, richieste e memorieโ€ induce a preferire la prima opzione interpretativa, con la conseguenza che, a partire dalla richiesta di archiviazione del PM, questi dovranno necessariamente essere formati digitalmente e depositati telematicamente. 

Ma, a ben vedere, e tenuto conto che โ€œcon la richiesta [di archiviazione] รจ trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminariโ€, sembra doversi concludere che i procedimenti per i quali verrร  richiesta lโ€™archiviazione a partire dallโ€™1.1.24 dovranno essere integralmente digitalizzati: รจ infatti evidente come nel 2024 ben potrร  venire richiesta lโ€™archiviazione di procedimenti iscritti negli anni precedenti i cui atti sono ovviamente analogici e non digitali.

Si pongono in conseguenza alcune questioni: oltre alla richiesta di archiviazione, dovrร  essere infatti formato digitalmente dallโ€™ufficio del PM anche lโ€™eventuale avviso alla persona offesa ex art. 408, commi 2 e 3-bis, c.p.p., ma lโ€™applicativo diffuso (APP) non consente allo stato la notifica allโ€™esterno dellโ€™atto. Nรฉ lโ€™applicativo consente, ad oggi, alle parti e ai loro difensori di โ€œprendere visioneโ€ degli atti del procedimento ex art. 408, comma 3, c.p.p.
Criticitร  analoghe emergono nel procedimento di archiviazione per particolare tenuitร  del fatto previsto dallโ€™art. 411, comma 1-bis, c.p.p. Anche in questo caso lโ€™applicativo non prevede meccanismi di notifica โ€œalla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesaโ€, nรฉ รจ dato sapere come queste potranno โ€œprendere visione degli attiโ€.

Ulteriori criticitร  sono prevedibili nel prosieguo del โ€œprocedimento di archiviazioneโ€: se, ad esempio, il Giudice non accoglie la richiesta di archiviazione e dispone che โ€œil pubblico ministero formuli lโ€™imputazioneโ€ (art. 409 comma 5) questa potrร  essere formata analogicamente o in formato nativo digitale allโ€™interno di APP.
Problematica appare, infine, la previsione dellโ€™obbligatorietร  della forma telematica per โ€œil deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie [โ€ฆ] relativi [โ€ฆ] alla riapertura di indagini di cui allโ€™articolo 414 del codice di procedura penaleโ€.

Risulta dunque evidente il significativo impatto organizzativo che avrebbe sugli uffici lโ€™attivitร  di conversione in digitale degli atti analogici dellโ€™intero procedimento qualora ciรฒ fosse ritenuto necessario per attivare il flusso PM-GIP ai fini dellโ€™archiviazione in APP, come attualmente impone il testo del decreto.
Soluzioni alle problematiche prospettate potrebbero essere individuate prevedendo, in via alternativa o congiunta, che lโ€™obbligatorietร  del deposito digitale:
๏‚ง riguardi i soli procedimenti iscritti a partire dallโ€™1.1.24;
๏‚ง attenga alla sola richiesta di archiviazione del PM nonchรฉ ai successivi provvedimenti del GIP e non anche al deposito digitale degli โ€œatti, documenti, richieste e memorieโ€ come risulta attualmente dal testo del comma 8 dellโ€™art. 3 del D.M. in esame, letto in relazione allโ€™art. 408, comma 1, secondo periodo, c.p.p.
Il comma 9 dellโ€™articolo 3 prevede una deroga, regolamentata diversamente, allโ€™obbligatorietร  del deposito telematico da parte dei soggetti abilitati esterni.

รˆ previsto che a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31.12.24, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3 (corte di appello, tribunale ordinario; giudice di pace; procura generale presso la corte di appello; procura della Repubblica presso il tribunale; Procura europea), il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie puรฒ avere luogo anche con modalitร  non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli da 408 a 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui allโ€™articolo 414 del codice di procedura penale nonchรฉ della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dallโ€™articolo 107 del codice di procedura penale. Viene inoltre previsto che il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie puรฒ, altresรฌ, avere luogo anche con modalitร  non telematiche nei procedimenti relativi allโ€™impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare emessi durante la fase delle indagini preliminari.
Viene disposto infine che rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dallโ€™articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puรฒ avere luogo anche con modalitร  non telematiche.

Con riguardo a tale disciplina si segnala che lโ€™introduzione di una triplice opzione di deposito โ€“ in modalitร  telematica a mezzo del portale, in modalitร  non telematica e a mezzo pec โ€“ da parte dei soggetti abilitati esterni rischia di creare problemi operativi legati alla gestione dei depositi da parte del personale di cancelleria e di segreteria in seno agli uffici giudiziari, specie ove gravati da rilevanti scoperture dโ€™organico.

Stante la necessitร  di unโ€™organizzazione che garantisca la tempestivitร  della lavorazione dei depositi, al fine della tempestiva risposta da parte dellโ€™organo giurisdizionale, potrebbe essere opportuna, anche in questo caso, la previsione dellโ€™adozione di un atto amministrativo generale che uniformi, sul punto, lโ€™attivitร  degli uffici prevedendo eventualmente una suddivisione dei compiti afferenti alle diverse modalitร  di deposito.”

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La RedazioneLa Redazione10/03/2018

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