{"id":120,"date":"2021-11-25T10:25:00","date_gmt":"2021-11-25T10:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themenectar.com\/salient\/mag\/?p=120"},"modified":"2025-05-10T21:42:37","modified_gmt":"2025-05-10T21:42:37","slug":"approvata-la-riforma-del-processo-civile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/approvata-la-riforma-del-processo-civile\/","title":{"rendered":"Approvata la riforma del processo civile&#8230;"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-black-color has-text-color has-link-color has-small-font-size wp-elements-a5c4036754ba19855bd1584e079b8b4f wp-block-paragraph\"><strong>Tempo di lettura: 13 min<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-social-links is-style-logos-only is-layout-flex wp-block-social-links-is-layout-flex\"><li class=\"wp-social-link wp-social-link-linkedin wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&#038;url=https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/2021\/11\/25\/approvata-la-riforma-del-processo-civile\/\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M19.7,3H4.3C3.582,3,3,3.582,3,4.3v15.4C3,20.418,3.582,21,4.3,21h15.4c0.718,0,1.3-0.582,1.3-1.3V4.3 C21,3.582,20.418,3,19.7,3z M8.339,18.338H5.667v-8.59h2.672V18.338z M7.004,8.574c-0.857,0-1.549-0.694-1.549-1.548 c0-0.855,0.691-1.548,1.549-1.548c0.854,0,1.547,0.694,1.547,1.548C8.551,7.881,7.858,8.574,7.004,8.574z M18.339,18.338h-2.669 v-4.177c0-0.996-0.017-2.278-1.387-2.278c-1.389,0-1.601,1.086-1.601,2.206v4.249h-2.667v-8.59h2.559v1.174h0.037 c0.356-0.675,1.227-1.387,2.526-1.387c2.703,0,3.203,1.779,3.203,4.092V18.338z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label screen-reader-text\">LinkedIn<\/span><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"wp-social-link wp-social-link-mail wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"mailto:info@example.com?&#038;subject=&#038;cc=&#038;bcc=&#038;body=https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/2021\/11\/25\/approvata-la-riforma-del-processo-civile\/%0A\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M19,5H5c-1.1,0-2,.9-2,2v10c0,1.1.9,2,2,2h14c1.1,0,2-.9,2-2V7c0-1.1-.9-2-2-2zm.5,12c0,.3-.2.5-.5.5H5c-.3,0-.5-.2-.5-.5V9.8l7.5,5.6,7.5-5.6V17zm0-9.1L12,13.6,4.5,7.9V7c0-.3.2-.5.5-.5h14c.3,0,.5.2.5.5v.9z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label screen-reader-text\">Email<\/span><\/a><\/li>\n\n<li class=\"wp-social-link wp-social-link-chain wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/2021\/11\/25\/approvata-la-riforma-del-processo-civile\/\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M15.6,7.2H14v1.5h1.6c2,0,3.7,1.7,3.7,3.7s-1.7,3.7-3.7,3.7H14v1.5h1.6c2.8,0,5.2-2.3,5.2-5.2,0-2.9-2.3-5.2-5.2-5.2zM4.7,12.4c0-2,1.7-3.7,3.7-3.7H10V7.2H8.4c-2.9,0-5.2,2.3-5.2,5.2,0,2.9,2.3,5.2,5.2,5.2H10v-1.5H8.4c-2,0-3.7-1.7-3.7-3.7zm4.6.9h5.3v-1.5H9.3v1.5z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label screen-reader-text\">Link<\/span><\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-3d01f1ead8b6b8cde1d7edbc63939520\" style=\"color:#0060ce\">Via libera definitivo alla delega! Cosa cambia nel Telematico?<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-d35b6b674dd58946f1aaeda7554ae56e\" style=\"color:#0060ce\">Le novit\u00e0 si trovano descritte negli art.li 17, 18 e 20.<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le novit\u00e0 mirano, in sostanza, a proseguire la digitalizzazione dei percorsi di procedura civile e giudiziaria, chiedendo la previsione di una totale informatizzazione dei processi non solo nei procedimenti ma anche nelle notifiche e nel ruolo sempre pi\u00f9 marginale dell&#8217;UNEP.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di seguito si riportano gli estratti che riguardano le novit\u00e0 telematiche della Delega, precedute sempre dal &#8220;prevedere che\u2026&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-link-color wp-elements-edfe4562a087227da31114dc67ceba43 wp-block-paragraph\" style=\"color:#0060ce\"><strong>Art. 17.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili pi\u00f9 celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>a) <\/strong>prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d\u2019appello e alla Corte di Cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell\u2019ufficio autorizzare il deposito con modalit\u00e0 non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d\u2019urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell\u2019avvenuta riattivazione del sistema;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>b)<\/strong> prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall\u2019utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>c)<\/strong> prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui \u00e8 generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>d)<\/strong> prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma pi\u00f9 idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei princ\u00ecpi di chiarezza e sinteticit\u00e0, stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all\u2019inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore Atti Parlamentari \u2014 33 \u2014 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3289 della magistratura e il Consiglio nazionale forense;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>e)<\/strong> prevedere il divieto di sanzioni sulla validit\u00e0 degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell\u2019atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>f)<\/strong> rivedere la disciplina delle modalit\u00e0 di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>1)<\/strong> prevedere che tale versamento possa avvenire:<\/li>\n\n\n\n<li><strong>1.1) <\/strong>con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all\u2019articolo 5, comma 2, del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall\u2019articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>1.2)<\/strong> con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>1.3)<\/strong> presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all\u2019importo dovuto;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>1.4)<\/strong> mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>2)<\/strong> disciplinare i mezzi tramite i quali deve essere data la prova del versamento; Atti Parlamentari \u2014 34 \u2014 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3289;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>3)<\/strong> prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all\u2019articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, \u00e8 depositato con modalit\u00e0 telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>4)<\/strong> prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>5)<\/strong> prevedere che il versamento con modalit\u00e0 diverse da quelle prescritte non<\/li>\n\n\n\n<li>liberi la parte dagli obblighi di cui all\u2019articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>6)<\/strong> rivedere la disciplina dell\u2019articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>g)<\/strong> rivedere la disciplina delle attestazioni di conformit\u00e0 di cui agli articoli 16- bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalit\u00e0 telematiche all\u2019ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalit\u00e0;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>h)<\/strong> introdurre, in funzione dell\u2019attuazione dei princ\u00ecpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>i)<\/strong> prevedere all\u2019articolo 22 delle disposizioni per l\u2019attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>l)<\/strong> prevedere che il giudice, fatta salva la possibilit\u00e0 per le parti costituite di opporsi, pu\u00f2 disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>m)<\/strong> prevedere che, fatta salva la possibilit\u00e0 per le parti costituite di opporsi, il giudice pu\u00f2, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>n)<\/strong> prevedere che il giudice, in luogo dell\u2019udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d\u2019ufficio, pu\u00f2 disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all\u2019articolo 193 del codice di procedura civile;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>o)<\/strong> prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all\u2019udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volont\u00e0 di non volersi riconciliare con l\u2019altra parte purch\u00e9 offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilit\u00e0 reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>p) <\/strong>prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all\u2019udienza per l\u2019esame dell\u2019interdicendo, dell\u2019inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di Atti Parlamentari \u2014 36 \u2014 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 3289 regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facolt\u00e0 per il giudice di disporre l\u2019udienza in modalit\u00e0 da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento&nbsp; del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>q)<\/strong> prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell\u2019esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, societ\u00e0, ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda \u00e8 stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell\u2019assemblea condominiale di cui all\u2019articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>r)<\/strong> prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all\u2019articolo 669-novies del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell\u2019ordinanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-link-color wp-elements-c6286c544b7b6344979da6a4f16329d0 wp-block-paragraph\" style=\"color:#0060ce\"><strong>Art. 18.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativib recanti modifiche alla disciplina dell\u2019ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d\u2019appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell\u2019articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017,<br>n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) prevedere che l\u2019ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o pi\u00f9 magistrati dell\u2019ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure gi\u00e0 previste dalla legge;<br>b) prevedere altres\u00ec che all\u2019ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attivit\u00e0 preparatorie per l\u2019esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l\u2019approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilit\u00e0 della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l\u2019attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacit\u00e0 produttiva dell\u2019ufficio, ad abbattere l\u2019arretrato e a prevenirne la formazione;<\/li>\n\n\n\n<li>2) compiti di supporto per l\u2019ottimale utilizzo degli strumenti informatici;<\/li>\n\n\n\n<li>3) compiti di coordinamento tra l\u2019attivit\u00e0 del magistrato e l\u2019attivit\u00e0 del cancelliere;<\/li>\n\n\n\n<li>4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;<\/li>\n\n\n\n<li>5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) prevedere che presso la Corte di Cassazione siano istituite una o pi\u00f9 strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d\u2019appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificit\u00e0 delle funzioni della Corte di Cassazione;<\/li>\n\n\n\n<li>2) prevedere che all\u2019ufficio per il processo presso la Corte di Cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o pi\u00f9 magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:<\/li>\n\n\n\n<li>2.1) di assistenza per l\u2019analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;<\/li>\n\n\n\n<li>2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l\u2019altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l\u2019esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l\u2019organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l\u2019individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attivit\u00e0 preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali;<\/li>\n\n\n\n<li>2.3) di supporto per l\u2019ottimale utilizzo degli strumenti informatici;<\/li>\n\n\n\n<li>2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attivit\u00e0 necessarie per l\u2019inaugurazione dell\u2019anno giudiziario;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) prevedere l\u2019istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o pi\u00f9 strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d\u2019appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificit\u00e0 delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;<\/li>\n\n\n\n<li>2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell\u2019ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:<\/li>\n\n\n\n<li>2.1) di assistenza per l\u2019analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l\u2019intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;<\/li>\n\n\n\n<li>2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l\u2019altro, l\u2019attivit\u00e0 di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che for-mano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l\u2019enunciazione del principio di diritto nell\u2019interesse della legge previsto dall\u2019articolo 363 del codice di procedura civile;<\/li>\n\n\n\n<li>2.3) di supporto per l\u2019ottimale utilizzo degli strumenti informatici;<\/li>\n\n\n\n<li>2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell\u2019intervento del Procuratore generale in occasione dell\u2019inaugurazione dell\u2019anno giudiziario.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-link-color wp-elements-73fa30e4b2190e211830f0203ecd9bc4 wp-block-paragraph\" style=\"color:#0060ce\"><strong>Art. 20.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) prevedere, quando il destinatario della notificazione \u00e8 un soggetto per il quale la legge prevede l\u2019obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell\u2019articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all\u2019iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell\u2019articolo 6 <em>quater <\/em>del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall\u2019avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l\u2019avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell\u2019area web riservata di cui all\u2019articolo 359 del codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui \u00e8 compiuto l\u2019inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalit\u00e0 ordinarie;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell\u2019area web riservata, sia vietato all\u2019ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l\u2019avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non \u00e8 risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa \u00e8 effettuata dall\u2019ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l\u2019uso di strumenti informatici e telematici.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Home<\/a> \u00bb Approvata la riforma del processo civile&#8230;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le novit\u00e0 mirano, in sostanza, a proseguire la digitalizzazione dei percorsi di procedura civile e giudiziaria, chiedendo la previsione di una 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