{"id":1413,"date":"2023-12-13T09:50:00","date_gmt":"2023-12-13T09:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/?p=1413"},"modified":"2025-05-10T16:49:02","modified_gmt":"2025-05-10T16:49:02","slug":"le-nuove-regole-di-telematica-giudiziaria-i-paletti-del-csm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/le-nuove-regole-di-telematica-giudiziaria-i-paletti-del-csm\/","title":{"rendered":"Le nuove regole di telematica giudiziaria: i paletti del CSM"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Tempo di lettura: 40 min<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-social-links is-style-logos-only is-layout-flex wp-block-social-links-is-layout-flex\"><li class=\"wp-social-link wp-social-link-linkedin wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&#038;url=https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/2023\/12\/13\/le-nuove-regole-di-telematica-giudiziaria-i-paletti-del-csm\/\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M19.7,3H4.3C3.582,3,3,3.582,3,4.3v15.4C3,20.418,3.582,21,4.3,21h15.4c0.718,0,1.3-0.582,1.3-1.3V4.3 C21,3.582,20.418,3,19.7,3z M8.339,18.338H5.667v-8.59h2.672V18.338z M7.004,8.574c-0.857,0-1.549-0.694-1.549-1.548 c0-0.855,0.691-1.548,1.549-1.548c0.854,0,1.547,0.694,1.547,1.548C8.551,7.881,7.858,8.574,7.004,8.574z M18.339,18.338h-2.669 v-4.177c0-0.996-0.017-2.278-1.387-2.278c-1.389,0-1.601,1.086-1.601,2.206v4.249h-2.667v-8.59h2.559v1.174h0.037 c0.356-0.675,1.227-1.387,2.526-1.387c2.703,0,3.203,1.779,3.203,4.092V18.338z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label screen-reader-text\">LinkedIn<\/span><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"wp-social-link wp-social-link-mail wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"mailto:info@example.com?&#038;subject=&#038;cc=&#038;bcc=&#038;body=https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/2023\/12\/13\/le-nuove-regole-di-telematica-giudiziaria-i-paletti-del-csm\/%0A\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M19,5H5c-1.1,0-2,.9-2,2v10c0,1.1.9,2,2,2h14c1.1,0,2-.9,2-2V7c0-1.1-.9-2-2-2zm.5,12c0,.3-.2.5-.5.5H5c-.3,0-.5-.2-.5-.5V9.8l7.5,5.6,7.5-5.6V17zm0-9.1L12,13.6,4.5,7.9V7c0-.3.2-.5.5-.5h14c.3,0,.5.2.5.5v.9z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label screen-reader-text\">Email<\/span><\/a><\/li>\n\n<li class=\"wp-social-link wp-social-link-chain wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/2023\/12\/13\/le-nuove-regole-di-telematica-giudiziaria-i-paletti-del-csm\/\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M15.6,7.2H14v1.5h1.6c2,0,3.7,1.7,3.7,3.7s-1.7,3.7-3.7,3.7H14v1.5h1.6c2.8,0,5.2-2.3,5.2-5.2,0-2.9-2.3-5.2-5.2-5.2zM4.7,12.4c0-2,1.7-3.7,3.7-3.7H10V7.2H8.4c-2.9,0-5.2,2.3-5.2,5.2,0,2.9,2.3,5.2,5.2,5.2H10v-1.5H8.4c-2,0-3.7-1.7-3.7-3.7zm4.6.9h5.3v-1.5H9.3v1.5z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label screen-reader-text\">Link<\/span><\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-8b28d21ec1eda8503b0537db4c33bead\" style=\"color:#0060ce\">Consiglio Superiore della Magistratura: uno sguardo al parere espresso sullo schema di decreto ministeriale in tema di digitalizzazione dei processi.<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Introduzione all&#8217;analisi:<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;L\u2019articolo 1 dello schema di decreto ne delimita l\u2019ambito di applicazione. Esso concerne le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalit\u00e0 telematiche degli atti e documenti, nonch\u00e9 la consultazione e la gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile. Si precisa che tali regole mirano ad assicurare due obiettivi: la conformit\u00e0 al principio di idoneit\u00e0 del mezzo e la certezza del compimento dell\u2019atto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Segnatamente, lo schema di decreto ministeriale in commento concerne l\u2019enucleazione delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalit\u00e0 telematiche degli atti e documenti (compresa la consultazione e gestione dei fascicoli informatici) che dovranno applicarsi in tre ambiti della giurisdizione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>i procedimenti penali (art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150\/22, c.d. \u201criforma Cartabia penale\u201d);<\/li>\n\n\n\n<li>la volontaria giurisdizione (art. 36, d.l. n. 13\/23, convertito con modificazioni dalla l.n. 41\/23);<\/li>\n\n\n\n<li>i procedimenti civili (Titolo V-ter disp. att. c.p.c., rubricato \u201cDisposizioni relative alla giustizia digitale\u201d, in particolare trattasi degli artt. da 196-quater a 196-duodecies disp. att. c.p.c. e introdotto dal d.lgs. n. 149\/22, c.d. \u201criforma Cartabia civile\u201d).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le disposizioni regolamentari di cui allo schema di decreto ministeriale in analisi sono pertanto destinate a inserirsi in tre diversi contesti, caratterizzati da un\u2019evoluzione differente del processo telematico, innanzitutto in ragione dei soggetti destinati a confrontarsi con esso e a usufruirne.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da un lato, infatti, abbiamo gli utenti qualificati (in primis, magistrati e avvocati, ma anche a vario titolo gli ausiliari del magistrato quali ad esempio i CTU, i periti stimatori, i periti, i notai in relazione ad esempio a quanto disposto dall\u2019art. 21, d.lgs. n. 149\/22).<br>Dall\u2019altro abbiamo i privati cittadini, ossia \u201cle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente\u201d per riprendere il testo dell\u2019art. 36, d.l. 13\/23, in relazione ai procedimenti di volontaria giurisdizione.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Segue una sintesi dell&#8217;evoluzione normativa:<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Quanto agli utenti qualificati, l\u2019impatto delle disposizioni di cui allo schema di decreto ministeriale \u00e8 destinato ad essere profondamente diverso nel sistema civile e in quello penale.<br>Nell\u2019ambito civile la conoscenza e l\u2019utilizzo del processo civile telematico (PCT) \u00e8 ormai consolidata da un decennio, trattandosi di strumento utilizzato in via generalizzata dal 2014 in primo grado e dal 2015 in grado di appello.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019introduzione di tale riforma che ha costituito una \u201crivoluzione copernicana\u201d nel modo di approcciarsi al lavoro da parte di tutti gli utenti del servizio giustizia \u00e8 per\u00f2 stata frutto di un iter legislativo e di una riflessione pluriennale comune ai vari soggetti fruitori del processo civile, della quale pare necessario dar conto al fine di evidenziare sia la difformit\u00e0 rispetto all\u2019ambito penale, in cui il passaggio al processo penale telematico (PPT) \u00e8 stato estremamente accelerato, sia che, nonostante il tempo di sperimentazione vissuto prima di giungere all\u2019introduzione del PCT, all\u2019alba dell\u2019utilizzo dello stesso i problemi tecnici vissuti sono stati molteplici (mancanza collegamento con i server giustizia, depositi non ricevuti dal sistema SICID delle cancellerie in quanto rifiutati con la dicitura \u201cABORT\u201d, solo per citarne alcuni esempi), e solo attraverso una costante opera di magistrati e cancelleria di segnalazione dei disguidi e di conseguente implementazione da parte del Ministero del PCT (attraverso per\u00f2 frequenti giornate interamente dedicate agli aggiornamenti, con conseguente mancato utilizzo in quei periodi del sistema) si \u00e8 giunti ad un livello stabile del processo civile telematico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019introduzione del PCT negli uffici giudiziari italiani \u00e8 stata resa possibile dal progressivo passaggio dai registri cartacei di cancelleria a quelli informatici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il fondamento normativo per l\u2019abbandono dei registri cartacei di cancelleria risale alla l.n. 399\/91 sulla \u201cdelegificazione delle norme concernenti i registri degli uffici giudiziari e dell\u2019amministrazione penitenziaria\u201d, cui sono seguiti nell\u2019ordine il d.lgs. n. 39\/93 recante le \u201cnorme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421\u201d, il d.P.R. n. 748\/94 (regolamento sulle modalit\u00e0 applicative del d.lgs. n. 39\/93), il D.M. 264\/00 (regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari), il d.P.R. n. 123\/01 (regolamento recante disciplina sull\u2019uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile) e il D.M. 27 aprile 2009 recante nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell\u2019amministrazione della giustizia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa che regola attualmente il PCT pu\u00f2 essere dunque schematizzata distinguendo tra la normativa generale in materia di PCT, la normativa sulla posta elettronica certificata e quella sulle notifiche telematiche.<br>Quanto al PCT, per dare impulso all\u2019effettivo avvio dello stesso processo civile telematico (gi\u00e0 disciplinato dal d.P.R. n. 123\/01 e dalle regole tecniche previste dal DM 17 luglio 2008) intervenne il d.l. n. 193\/09, convertito con l.n. 24\/10, il quale all\u2019art. 4, da un lato, riconosceva al Ministro della Giustizia il potere regolamentare di individuare le nuove regole tecniche per l\u2019adozione nel processo civile delle tecnologie dell\u2019informazione e della comunicazione, dall\u2019altro, effettuava una ben precisa scelta individuando definitivamente nella posta elettronica certificata (PEC), disciplinata dal d.P.R. n. 68\/05, dal DPCM 2 novembre 2005 e dall\u2019art. 48 del Codice dell\u2019Amministrazione Digitale (CAD), il sistema con il quale sarebbero avvenute nel nuovo processo civile telematico tutte le comunicazioni e notificazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poste le basi normative primarie, le regole (DM 44\/11) e le nuove specifiche tecniche (Provv. Resp. DGSIA del 18 luglio 2011), \u00e8 intervenuto l\u2019art. 16-bis d.l. 179\/12, conv. nella l. 221\/12, che ha imposto in via esclusiva le modalit\u00e0 telematiche per il deposito degli atti di parte e del giudice nei procedimenti riguardanti i ricorsi per decreto ingiuntivo (procedimento che rappresenta ancora oggi l\u2019unico in cui il Giudice \u00e8 obbligato a provvedere telematicamente in tutte le sue fasi dalla richiesta di integrazione della prova ex art. 640 c.p.c. sino all\u2019esecutoriet\u00e0 ex artt. 647 o 654 c.p.c.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Solo con il d.l. 90\/14 convertito dalla legge 114\/14 si \u00e8 introdotto, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei tribunali l\u2019obbligo del deposito telematico degli atti delle parti gi\u00e0 costituite (cd. atti endoprocessuali) per le cause promosse dopo detta data mentre dal 31 dicembre 2014 l\u2019obbligo \u00e8 stato esteso anche agli atti depositati nelle cause iscritte prima del 30 giugno 2014.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Identiche date sono state introdotte per i processi esecutivi per i quali l\u2019obbligo del deposito telematico vige solo per gli atti successivi al deposito dell\u2019atto con cui inizia l\u2019esecuzione. Tuttavia, a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Invece, nelle procedure concorsuali l\u2019obbligo del deposito telematico si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il comma 1-bis dell\u2019art. 16-bis, introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, ha, poi, esteso a decorrere dal 30 giugno 2015 l\u2019obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali anche nei giudizi innanzi alle corti di appello.<br>Il predetto articolo 16-bis \u00e8 stato abrogato dal d.lg. 149\/2022, con contestuale introduzione dell\u2019articolo 196-quater disp. att. c.p.c., che ha previsto l\u2019obbligo generalizzato del deposito telematico degli atti e dei documenti, facendo salva la possibilit\u00e0 che il giudice ordini il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma, disciplinando altres\u00ec l\u2019ipotesi del malfunzionamento dei sistemi, ha previsto che il dirigente dell&#8217;ufficio autorizza il deposito con modalit\u00e0 non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell\u2019ufficio e utilizzando la stessa forma di pubblicit\u00e0 per la comunicazione di avvenuta riattivazione del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai sensi dell\u2019articolo 196-quater disp. att. c.p.c. anche il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalit\u00e0 telematiche.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Di nuovo a seguire, il <a href=\"https:\/\/www.csm.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">CSM<\/a> ricostruisce le vicende legate all&#8217;introduzione del Processo Penale Telematico:<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Occorre innanzitutto chiarire come il concetto di processo penale telematico debba essere inteso, nell\u2019ottica dello schema di decreto ministeriale in commento, quale riferito alle sole modalit\u00e0 telematiche di implementazione degli atti del processo (deposito di atti delle parti, deposito di verbali, o documentazione a mezzo verbali nativi digitali, ai sensi degli artt. 134 e ss. c.p.p. delle indagini e dell\u2019istruttoria dibattimentale, deposito dei provvedimenti decisori), all\u2019accesso e alla consultazione, nonch\u00e9 alla estrazione di copia degli atti del processo, nelle varie fasi e nei vari gradi di giudizio, rimanendo estraneo il concetto di PPT quale processo penale a distanza, ossia attinente le modalit\u00e0 di partecipazione da remoto dei soggetti del processo alla fase delle indagini, all\u2019udienza camerale, alla fase preliminare e poi alla istruttoria dibattimentale, comprendendovi anche la fase decisionale, che non sono modificate dalle disposizioni oggetto d\u2019esame.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Consiglio Superiore della Magistratura ha gi\u00e0 avuto modo di sottolineare in passato come le naturali spinte dirette ad inserire sempre pi\u00f9 avanzate soluzioni di informatizzazione anche nella gestione del processo Penale Telematico PPT evidenzino, anche sulla base dell&#8217;esperienza nel settore civile del PCT, la necessit\u00e0 di perseguire un equilibrio fra efficientismo e garanzia dei diritti di livello costituzionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alcuni passaggi della delibera del Consiglio Superiore in materia di verifica dello stato di informatizzazione del processo penale, otto anni dopo, rappresentano ancora dei pilastri destinati a reggere tutta la riforma del processo penale telematico:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c<em>Al fine di evitare alcuni significativi errori di ideazione e di strategia complessiva verificatisi in sede di attuazione del processo civile telematico, deve auspicarsi da parte del <a href=\"https:\/\/www.giustizia.it\/giustizia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Ministero della Giustizia<\/a> una seria riflessione sulla funzione dell\u2019informatizzazione nel processo penale e sulle finalit\u00e0 di un simile intervento, rifuggendo dalla semplificazione efficientista per cui pi\u00f9 informatizzazione significa pi\u00f9 efficienza, processi pi\u00f9 rapidi e maggiore produttivit\u00e0. L\u2019obiettivo di ogni intervento \u2013 normativo, di organizzazione e tecnico \u2013 in materia penale deve avere quale inevitabile riferimento primario il modello del giusto processo richiesto dal sistema costituzionale nel suo complesso e con specifico riferimento all\u2019art. 111 e 112 della Cost. in termini di ragionevole durata, trasparenza, possibilit\u00e0 di accesso alla giustizia, obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione e parit\u00e0 fra accusa e difesa dinanzi al giudice terzo e imparziale. L\u2019informatizzazione deve inserirsi in questo percorso, nella consapevolezza che \u00e8 la tecnica a dover seguire il modello costituzionale e normativo del processo in vigore \u2013 con i doverosi adattamenti \u2013 e non viceversa, come invece pare essere troppo spesso accaduto quando si \u00e8 proceduto assecondando le migliori esigenze della tecnica informatica, salvo verificarne solo in un secondo momento gli effetti sull\u2019esercizio concreto della giustizia, rincorrendone le inevitabili criticit\u00e0. Si tratta, all\u2019evidenza, di un progetto di informatizzazione che deve avere quale stella polare il miglioramento della qualit\u00e0 della giurisdizione penale, consentendo l\u2019ottimizzazione e la velocizzazione dei flussi di attivit\u00e0 attraverso la costante ricerca della qualit\u00e0 ed attendibilit\u00e0 dei dati trasmessi. [\u2026] L\u2019obiettivo \u00e8 la qualit\u00e0, la quantit\u00e0 e la riduzione dei tempi del processo ne saranno conseguenza. L\u2019inversione di questi termini, invece, creerebbe condizioni di maggiore ingolfamento delle attivit\u00e0, e rivelerebbe tutta la miopia di un progetto pensato esclusivamente nell\u2019ottica efficientista<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A livello di evoluzione normativa, la basilare automazione dei registri penali pu\u00f2 oggi reputarsi avvenuta grazie all\u2019introduzione del Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.), dotato di varie componenti, mentre le notifiche penali telematiche trovano fondamento normativo nella medesima disciplina gi\u00e0 sopra esposta per il settore civile.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Emerge il problema degli utenti non qualificati:<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Le disposizioni di cui allo schema di decreto ministeriale sono destinate ad applicarsi anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione.<br>Tuttavia, occorre rimarcare l\u2019assoluta particolarit\u00e0 di tali giudizi, sotto il profilo soggettivo, circostanza di cui pare essere ben consapevole il legislatore. I procedimenti di volontaria giurisdizione, infatti, sono introdotti con grandissima frequenza non da avvocati o comunque da professionisti delegati dalle parti e dotati di particolari conoscenze tecniche, bens\u00ec da privati cittadini o, per utilizzare il lessico dell\u2019art. 36 d.l. 13\/23, da \u201cpersone fisiche che stanno in giudizio personalmente\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la conseguenza, dal punto di vista pratico, che, sino ad oggi, le modalit\u00e0 attraverso le quali questi soggetti potevano instaurare il procedimento erano ben cinque. Infatti, poteva distinguersi fra ricorso depositato con atto nativo digitale per conto della parte (o da un professionista o mediante uno \u201csportello di prossimit\u00e0\u201d attivato presso alcuni comuni) e ricorso depositato dal privato direttamente (mediante consegna dello stesso allo sportello della cancelleria o invio con posta ordinaria o PEC) e successivamente inserito nel PCT dall\u2019operatore di cancelleria che provvedeva a scansionare il documento ed acquisirlo al sistema telematico.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Ancora sul Processo Penale Telematico:<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;L\u2019intervento di normazione secondaria proposto dal Ministro, per quanto riguarda l\u2019ambito penale, trova fondamento a livello primario nell\u2019art. 87 d.lgs. n. 150\/22.<br>Lo schema di decreto in commento reca la disciplina necessaria per la concreta realizzazione del processo penale telematico, cos\u00ec come prefigurato dal complesso di disposizioni primarie contenute, sul tema, nel corpo del decreto legislativo n. 150\/22.<br>Nell\u2019ottica dell\u2019auspicata riduzione dei tempi della giustizia anche attraverso una maggiore efficienza delle attivit\u00e0 degli operatori in essa coinvolti, la digitalizzazione degli atti e l\u2019informatizzazione delle procedure poste in essere devono, senza dubbio, essere guardate con favore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alla necessit\u00e0 di promozione della predetta informatizzazione si affianca la consapevolezza che gli aspetti informatici, incidendo considerevolmente &#8211; e nel vivo &#8211; sull\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 giurisdizionale, presentano, nella sostanza, un ruolo conformativo di quest\u2019ultima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale contesto vengono formulate le presenti considerazioni, all\u2019esito altres\u00ec della sperimentazione compiuta e delle criticit\u00e0 evidenziate dal Gruppo di analisi sugli applicativi del PPT, costituito dalla VII Commissione. L\u2019illustrazione verr\u00e0 incentrata agli aspetti di specifico impatto sulle funzioni giurisdizionali e sull\u2019organizzazione degli uffici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo schema di decreto in commento, all\u2019articolo 2 lett. b), inserisce nel D.M. 44\/11 un nuovo articolo 7-bis (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato), con il quale vengono concretizzati, dal punto di vista operativo, gli strumenti applicativi del processo penale telematico finalizzati alla trasmissione degli atti e documenti agli uffici giudiziari, dall\u2019esterno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tali strumenti consistono nel portale dei depositi telematici e nel portale delle notizie di reato, basati, dal punto di vista del funzionamento, sul meccanismo dell\u2019upload. La disposizione prevede, al comma 1, che il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento e, al comma 2, che il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria &#8211; e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato &#8211; di atti e documenti su canale sicuro, protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l\u2019identificazione dell\u2019autore dell\u2019accesso e la tracciabilit\u00e0 delle relative attivit\u00e0.<br>L\u2019articolo 7-bis precisa, ai commi 3 e 4, che l\u2019accesso ai portali di cui ai commi 1 e 2 avviene a norma dell&#8217;articolo 64 del codice dell\u2019amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell&#8217;articolo 34 e che il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell\u2019articolo 34.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si evidenzia, quale criticit\u00e0, con riguardo a tali ultime previsioni, che la disciplina di materie quali l\u2019accesso ai portali e i servizi di consultazione messi a disposizione dei soggetti abilitati esterni viene rimessa alle specifiche tecniche di cui all\u2019articolo 34 del D.M. 44\/11.<br>Le predette specifiche sono adottate dal Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l\u2019Agenzia per l\u2019Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si segnala, in proposito, che sarebbe opportuno, considerata l\u2019incidenza delle predette materie sul concreto esercizio della funzione giurisdizionale &#8211; oltre che sugli aspetti di riservatezza soddisfatti mediante il ruolo consultivo del Garante Privacy &#8211; che la relativa disciplina venisse affidata ad una fonte secondaria che preveda la verificabilit\u00e0 della regolamentazione dal predetto punto di vista, anche attraverso una interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura, riservando viceversa all\u2019atto dirigenziale adottato dal responsabile SIA la disciplina di materie esclusivamente tecniche di dettaglio che non presentano incidenza su snodi fondamentali quali quelli segnalati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sotto altro aspetto, si formulano le seguenti considerazioni all\u2019esito della sperimentazione dell\u2019applicativo informatico (APP) implementato e messo a disposizione dei soggetti abilitati interni, dove per applicativo informatico si intende, ai sensi dell\u2019articolo 2 dello schema di decreto, comma 1 lett. a) n. 5), l\u2019insieme dei programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia ai predetti soggetti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si osserva inoltre che l\u2019applicativo informatico non appare tenere conto in modo sufficientemente adeguato dell\u2019organizzazione degli uffici giudiziari. Come evidenziato dal gruppo di analisi sugli applicativi del PPT, il sistema informatico prevede infatti uno schema unico di ufficio giudiziario, nel quale le funzioni sono individuate sostanzialmente sulla base della sola qualifica rivestita: la profilazione degli utenti \u00e8 quindi ricalcata sulla qualifica formale (ad esempio di Procuratore o di sostituto).&#8221;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Il gestore di Posta Elettronica Certificata del Ministero:<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;L\u2019articolo 2 dello schema di decreto \u00e8 intervenuto in modo significativo sul contenuto del D.M. 44\/11 (Regolamento concernente le regole tecniche per l\u2019adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell\u2019informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell\u2019art. 4, commi 1 e 2, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, conv. nella legge 22 febbraio 2010 n. 24).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 stato modificato, innanzitutto, l\u2019art. 2 del D.M. 44\/11, relativo alle definizioni, inserendovi ulteriori definizioni:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>del \u00abportale dei depositi telematici\u00bb (art. 2, comma 1, lett. b-bis),<\/li>\n\n\n\n<li>del \u00abportale delle notizie di reato\u00bb (art. 2, comma 1, lett. b-ter),<\/li>\n\n\n\n<li>della \u00abidentificazione informatica\u00bb (art. 2, comma 1, lett. f),<\/li>\n\n\n\n<li>del \u00abfascicolo informatico\u00bb (art. 2, comma 1, nuova lett. h),<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019\u00abapplicativo informatico\u00bb (art. 2, comma 1, lett. h-bis),<\/li>\n\n\n\n<li>dei \u00absoggetti abilitati esterni pubblici\u00bb (art. 2, comma 1, nuova lett. m), di \u00abPagoPA\u00bb (art, 2, comma 1, nuova lett. u) e<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019\u00abIdentificativo unico di versamento\u00bb (art. 2, comma 1, nuova lett. v).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In base alle definizioni come modificate sarebbe opportuno che alla lettera b-bis), nella parte relativa al portale dei depositi telematici, quale portale che consente \u201cil deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati\u201d, venisse specificato se si tratti o meno di portale funzionale solo al processo penale telematico, dal momento che esso non era previsto in precedenza e che per il processo civile telematico valgono le diverse modalit\u00e0 di deposito prevista dall\u2019art. 13.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Va rilevato che le definizioni sono fornite \u201cai fini del presente decreto\u201d e l\u2019espressione \u201cidentificazione informatica\u201d (art. 2, comma 1, lett. f) \u2013 a prescindere dal necessario adeguamento al Regolamento UE n. 910\/14 \u2013 non risulta allo stato utilizzata nel D.M. 44\/11.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La definizione fa, in ogni caso, solo riferimento al rispetto della norma primaria, senza nulla aggiungere in via regolamentare in merito alle concrete modalit\u00e0 di identificazione.<br>La relazione riferisce che la modifica \u201csoddisfa l\u2019esigenza di assicurare alle regole tecniche la necessaria neutralit\u00e0 tecnologica rispetto ai metodi di identificazione informatica in continua evoluzione; il rinvio alla normativa che prevede gli strumenti operativi, in costante aggiornamento, in luogo del richiamo a sistemi operativi, in uso in un determinato momento storico, garantisce l\u2019attualit\u00e0 delle regole tecniche, fermo restando che saranno poi le specifiche tecniche, la cui modifica \u00e8 evidentemente pi\u00f9 agevole e rapida, ad assicurare il continuo adeguamento dei sistemi di identificazione alle innovazioni tecnologiche\u201d.<br>Tale generica previsione, se garantisce un rapido aggiornamento, fa venire meno un\u2019effettiva norma regolamentare di raccordo tra la norma primaria e le specifiche tecniche; ci\u00f2 rende opportuna una riflessione, per evitare di non demandare alle specifiche tecniche autonome scelte sulla verifica dell\u2019accesso e della tipologia della modalit\u00e0 di identificazione.<br>La bozza di decreto stabilisce l\u2019abrogazione dell\u2019art. 4 del D.M. 44\/11, sul Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. La relazione precisa che, una volta abrogato l\u2019art. 19 del decreto, risulta superflua la precisazione che il servizio di posta elettronica del Ministero osservi il CAD.<br>In realt\u00e0 in questo modo la norma non disciplina pi\u00f9 quanto indicato in rubrica, se non incidentalmente, nel comma 3, per il tempo di conservazione dei log dei messaggi. Pur con l\u2019eliminazione del riferimento all\u2019articolo 19, abrogato, non appare superfluo confermare che il servizio di PEC di cui si avvale il Ministero \u00e8 conforme al CAD. L\u2019eliminazione di tale norma pu\u00f2 indurre a ritenere che il servizio di PEC si possa svolgere anche con modalit\u00e0 non conformi al CAD e lasciare spazio ad una normazione dettata dalle sole specifiche tecniche, come indicato nel comma 2.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">In merito ai depositi telematici:<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Per il processo civile hanno rilievo innanzitutto le modifiche relative ai depositi telematici apportate rispetto all\u2019art. 13 D.M. 44\/11.<br>La lettura del nuovo testo dei commi 1 e 2 dell\u2019art. 13 pone una questione di coordinamento con il disposto dell\u2019art. 196-sexies disp. att. c.p.c. Come noto, quest\u2019ultima previsione ha sostituito il riferimento, quanto al perfezionamento del deposito telematico degli atti, al momento della ricezione della ricevuta di consegna PEC con quello \u201cin cui \u00e8 generata la conferma del completamento della trasmissione\u201d. Tale locuzione, pi\u00f9 ampia e generica rispetto a quella previgente, pare trovare la propria ratio nella volont\u00e0 del legislatore di consentire il deposito telematico anche con soluzioni tecnologiche diverse dall\u2019utilizzo della posta elettronica certificata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci\u00f2 premesso, l\u2019art. 13, comma 1, nel fare esclusivo riferimento alla posta elettronica certificata, non sembra in linea con l\u2019art. 196-sexies disp. att. c.p.c. appena considerato che, appunto, prescinde da un riferimento esplicito a tale modalit\u00e0 di deposito. La medesima riflessione pu\u00f2 essere fatta con riguardo all\u2019esclusivo e perdurante riferimento alla ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata al comma 2 dell\u2019art. 13.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La relazione illustrativa giustifica la soppressione dell\u2019ultima parte del comma 3 dell\u2019art. 13 con la necessit\u00e0 di armonizzarne il testo con il disposto dell\u2019art. 196-sexies disp. att. c.p.c. La stessa esigenza di armonizzazione con la norma primaria, per quanto detto, sembra ravvisarsi anche con riguardo ai commi 1 e 2 dell\u2019art. 13.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un altro profilo problematico pone l\u2019esegesi dell\u2019inciso di nuovo conio diretto a escludere l\u2019intervento degli operatori di cancelleria. Il comma 2 dell\u2019art. 13 prevede che \u201ci documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia senza l\u2019intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti\u201d.<br>La norma si presta a due letture.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anzitutto, essa potrebbe limitarsi a precisare ulteriormente il momento del perfezionamento del deposito, ormai svincolato, per quanto emerge gi\u00e0 dalla lettura dell\u2019art. 196-sexies disp. att. c.p.c., dall\u2019attivit\u00e0 degli operatori di cancelleria. Si tratterebbe, perci\u00f2, di una conferma di quanto gi\u00e0 previsto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Laddove, invece, le si intendesse assegnare una portata innovativa, la previsione andrebbe intesa come funzionale a legittimare l\u2019ingresso diretto del documento informatico nel fascicolo informatico, prescindendo cos\u00ec dall\u2019intervento degli operatori di cancelleria.<br>Quest\u2019ultima appare la tesi pi\u00f9 plausibile tenuto conto del fatto che l\u2019intervento degli operatori di cancelleria \u00e8 stato previsto in modo residuale ed eccezionale ovvero solo a fronte di anomalie bloccanti. D\u2019altra parte, il carattere innovativo della disposizione viene sottolineata nella relazione illustrativa: vi si legge che, \u201cin maniera innovativa, tenuto conto dell\u2019evoluzione tecnologica intervenuta, si precisa espressamente che il deposito telematico si ritiene perfezionato senza l\u2019intervento degli operatori di cancelleria, salvo il caso in cui si verifichino anomalie bloccanti, che tale intervento impongono al fine di superare il blocco del sistema\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cos\u00ec intesa la lettera della previsione in commento, la portata innovativa risiederebbe nella diretta confluenza del documento informatico nel relativo fascicolo, senza necessit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 di mediazione da parte degli operatori di cancelleria, se non per il caso di intervento per errore di blocco. Questa seconda prospettiva potrebbe, tuttavia, rivelarsi foriera di problematiche applicative e rallentamenti dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019Ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si pensi all\u2019assenza di qualsiasi \u201ccatalogazione\u201d di detti documenti da parte della cancelleria con correlata possibilit\u00e0 di denominazione varia degli stessi e, di conseguenza, difficolt\u00e0 di apprezzarne in modo immediato il contenuto ed anche, eventualmente, di cogliere e selezionare istanze urgenti. Ci\u00f2 si rivelerebbe peraltro dirompente in quei giudizi civili in cui gravitano fisiologicamente pi\u00f9 soggetti; si pensi al settore dell\u2019insolvenza, ove sono plurimi gli ausiliari del giudice (esperti stimatori, custodi, curatori, professionisti delegati) e, correlativamente, plurimi i documenti depositati da molteplici soggetti esterni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019assenza dell\u2019intermediazione degli operatori di cancelleria nel veicolare e fare confluire il documento informatico nel relativo fascicolo si tradurrebbe in un significativo aggravio per il giudice, cos\u00ec chiamato ad un\u2019opera di preventivo screening, difficilmente esigibile in tempi brevi a fronte di ruoli specialistici quali sono quelli indicati innanzi.<br>La mancanza di un controllo ad opera della cancelleria anche per le anomalie che non determinino blocco del sistema, potrebbe creare disfunzioni connesse alla difficolt\u00e0 di veicolare correttamente i depositi nei relativi fascicoli; a maggior ragione per i depositi effettuati da parte delle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019intervento del cancelliere, nel caso in cui il deposito endoprocedimentale sia stato effettuato in un fascicolo sbagliato, gli consente infatti di reindirizzare l\u2019atto nel fascicolo corretto (mediante la funzione intervento manuale \u2013 assegna a fascicolo), senza doverlo necessariamente rifiutare; \u00e9 pure possibile la selezione, mediante sostituzione, dell\u2019evento pi\u00f9 adatto ad aggiornare lo stato del fascicolo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alla stessa stregua, il rifiuto dell\u2019atto depositato (comma ora eliminato), ma anche del provvedimento del giudice, da parte dell\u2019operatore, consente al mittente\/imbustatore di conoscere l\u2019esito del suo deposito e di ripresentarlo con i dovuti accorgimenti o con i suggerimenti indicati nelle motivazioni del rifiuto.<br>Per come \u00e8 strutturato il processo civile telematico, ove la corretta lavorazione degli atti comporta una contemporanea associazione agli eventi di aggiornamento, un\u2019accettazione automatica dei depositi, senza filtro della cancelleria e senza la c.d. quarta p.e.c., provocherebbe delle discrasie con lo stato del fascicolo e dei possibili errori di sistema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 pur vero che nel processo amministrativo telematico (PAT), istituito nel 2016, con numeri inferiori a quelli del processo civile e minori complicazioni legate alle diverse ritualit\u00e0 di cui ha dovuto tener conto il processo civile telematico, la modalit\u00e0 di accettazione degli atti \u00e8 diversa e molto semplificata. Ma il processo civile \u00e8 diverso e l\u2019architettura dei registri informatici SICID-SIECIC \u00e8 molto pi\u00f9 complessa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da ultimo, la soppressione della seconda parte dell\u2019art. 13 comma 3 (\u201cQuando la ricevuta \u00e8 rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo\u201d) adegua la normativa regolamentare alla normativa primaria, attualmente l\u2019art. 196-sexies disp att. c.p.c.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come si \u00e8 accennato in premessa, le modifiche al D.M. 44\/11 sono state suggerite, per il settore civile, anche dall\u2019esigenza di adeguare la disciplina a quanto disposto nell\u2019art. 36 d.l. n. 13\/23 (convertito nella legge n. 41\/23).<br>L\u2019art. 36 di questo decreto legge ha, infatti, previsto la possibilit\u00e0 di effettuare il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione alle \u201cpersone fisiche che stanno in giudizio personalmente\u201d; per comprendere la portata di tale norma, tuttavia, va considerato che tale modalit\u00e0 \u00e8 attiva, allo stato, solo per taluni uffici pilota nella materia delle amministrazioni di sostegno (ove il beneficiario risieda nel circondario dei Tribunali pilota).<br>La norma prevede che il deposito da parte delle \u201cpersone fisiche che stanno in giudizio personalmente\u201d avvenga attraverso il portale dedicato, gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonch\u00e9 delle apposite specifiche tecniche del DGSIA del Ministero della giustizia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tal caso, il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalit\u00e0.<br>L\u2019art. 36 prevede che gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata dell\u2019ufficio giudiziario destinatario mediante l\u2019indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non \u00e8 inserito nel REGINDE. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalit\u00e0 telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi pu\u00f2 altres\u00ec manifestare la volont\u00e0 di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all\u2019art. 16, comma 7, d.l. n. 179\/12 (conv., con modificazioni, dalla legge 221\/2012), tramite il portale stesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In sintesi, le \u201cpersone fisiche che stanno in giudizio personalmente\u201d potranno depositare atti processuali e documenti attraverso il portale gestito dal Ministero della giustizia, che verranno trasmessi all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata dell\u2019ufficio giudiziario destinatario, in una casella p.e.c. appositamente messa a disposizione dal Ministero stesso non indicata nel Reginde.<br>Allorquando il cittadino non disponga di una casella p.e.c. personale, le comunicazioni e notificazioni da parte del Tribunale dopo il deposito, potranno essere ricevute direttamente tramite portale, facendone espressa richiesta.<br>Nell\u2019ottica dell\u2019adeguamento al disposto dell\u2019art. 36, all\u2019art. 2, lett. m), n. 3, D.M. 44\/11, ai \u201csoggetti abilitati esterni privati\u201d, sono state aggiunte \u201cle persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente\u201d.<br>All\u2019art. 13, in rubrica, di conseguenza, si elimina il riferimento ai privati che dovrebbe essere riferito solo a coloro che sono inseriti al n. 5 della lett. m) dell\u2019art. 2, non alle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, indicate ed inserite al n. 3 della lett. m).<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Veniamo al fascicolo informatico:<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Tra le nuove definizioni inserite dall\u2019art. 2 dello schema di decreto v\u2019\u00e8 quella del fascicolo informatico. La modifica \u00e8 giustificata \u2013 come evidenzia la relazione illustrativa \u2013 dall\u2019esigenza di allineamento con le novit\u00e0 introdotte dai d.lgs. n. 149 e 150 del 2022, in forza dei quali il fascicolo non \u00e8 pi\u00f9 la mera versione digitale di quello originariamente cartaceo, ma \u00e8 un fascicolo nato in formato digitale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma introdotta dall\u2019art. 2 non indica le tipologie di documenti informatici che possono farne parte, in particolare il duplicato informatico, che pure pu\u00f2 rientrare a pieno titolo nel fascicolo informatico, come emerge chiaramente dall\u2019art. 196-octies\/II disp. att. c.p.c., che i \u201cduplicati\u201d menziona espressamente, accanto alle copie analogiche o informatiche.<br>A regolare il contenuto del fascicolo informatico provvede l\u2019art. 9 D.M. 44\/11.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Va sul punto segnalato che:<br>\uf0a7 l\u2019art. 196-septies disp. att. c.p.c. stabilisce l\u2019adozione di misure organizzative per la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo su autorizzazione del giudice o del capo dell\u2019ufficio, ai sensi dell\u2019art. 196-quater, comma 1, terzo periodo, e comma 4, con decreto del Ministro della giustizia; sennonch\u00e9 l\u2019art. 9 della bozza di decreto non fornisce la richiesta disciplina di dettaglio, limitandosi nel terzo comma a richiamare gli \u201cobblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell\u2019amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformit\u00e0 alla disciplina processuale vigente\u201d;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>al comma 1, ove \u00e8 scritto \u201ccopie informatiche\u201d sarebbe utile specificare \u201ccopie informatiche per immagine\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>al comma 3, ove \u00e8 scritto \u201crestano fermi gli obblighi di conservazione\u201d, sarebbe preferibile chiarire \u201crestano fermi in capo al Ministero della giustizia gli obblighi di conservazione\u201d, richiamando le operazioni di gestione dei procedimenti di conservazione dei fascicoli prima attribuite al Ministero dal previgente primo comma.&#8221;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Comunicazioni e notifiche telematiche:<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Risultano incisive anche le modifiche apportate dallo schema di regolamento in materia di comunicazioni e notifiche, sia da parte della cancelleria che dell\u2019UNEP, con evidenti ricadute sulla organizzazione degli uffici a seguito delle scelte operate e non previste dalla normativa primaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Viene, in primo luogo, sostituito l\u2019art. 16 del D.M. 44\/11, relativo alle comunicazioni di cancelleria, con estensione della nuova norma alle notifiche da eseguire in via telematica.<br>L\u2019art. 136 c.p.c. stabilisce che \u201cil cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e d\u00e0 notizia di quei provvedimenti per i quali \u00e8 disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.<br>Il biglietto \u00e8 consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Salvo che la legge disponga diversamente, se non \u00e8 possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto \u00e8 rimesso all\u2019ufficiale giudiziario per la notifica\u201d.<br>Lo schema di regolamento interviene sulla prevista norma regolamentare ampliandola a tutte le notifiche di cancelleria oltre che alle comunicazioni. In questo modo non risultano cos\u00ec pi\u00f9 disciplinati in via regolamentare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>il momento di perfezionamento delle comunicazioni e notifiche (che per gli atti contenenti dati sensibili era opportunamente fissato al giorno successivo);<\/li>\n\n\n\n<li>le modalit\u00e0 di comunicazione in caso di mancata consegna.<br>Non \u00e8, poi, specificata la tipologia di ricevuta, per quanto tale indicazione sia opportuna in via regolamentare soprattutto per le notifiche.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nuova disposizione risulta non del tutto allineata con l\u2019art. 137, comma 1, c.p.c., che prevede che le notificazioni siano eseguite in via ordinaria dall\u2019ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere; l\u2019art. 16 D.M. 44\/11 prevedrebbe invece che tutte le notifiche a mezzo p.e.c. da parte di soggetti abilitati interni siano effettuate direttamente dall\u2019ufficio giudiziario. L\u2019inciso \u201csalvo che non sia diversamente disposto dalla legge\u201d non appare risolutivo, al riguardo. L\u2019art. 16 finisce dunque per dettare una disciplina non in attuazione della norma codicistica, ma in deroga alla stessa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Appare, poi, da puntualizzare il coordinamento tra la modalit\u00e0 di notifica all\u2019utente privato nei procedimenti di volontaria giurisdizione, previsto dall\u2019art. 36, comma 2, d.l. n. 13\/23, che pu\u00f2 avvenire, a richiesta, qualora la parte non disponga di indirizzo p.e.c. risultante da pubblici elenchi, anche tramite il portale stesso, con la modalit\u00e0 prevista dal novellato art. 16, comma 1, laddove la notifica all\u2019utente privato avviene solo attraverso p.e.c. inserita nel registro degli indirizzi informatici o negli altri pubblici elenchi. In questo caso, la novella introdotta all\u2019art. 16 \u201csalvo che\u201d appare forse conservare la diversa previsione dell\u2019art. 36, comma 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il testo di decreto in esame sostituisce, all\u2019art. 2, anche l\u2019art. 17 D.M. 44\/11, relativo alle notifiche telematiche a mezzo UNEP. L\u2019intervento tiene conto solo in parte delle modifiche apportate all\u2019art. 149-bis c.p.c. Questo prevede che \u201cl\u2019ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario \u00e8 un soggetto per il quale la legge prevede l\u2019obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell\u2019articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se procede ai sensi del primo comma, l\u2019ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell\u2019atto sottoscritta con firma digitale all\u2019indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.<br>La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L\u2019ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all\u2019articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all\u2019atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all\u2019articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l\u2019indirizzo di posta elettronica presso il quale l\u2019atto \u00e8 stato inviato.<br>Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalit\u00e0 previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eseguita la notificazione, l\u2019ufficiale giudiziario restituisce all\u2019istante o al richiedente, anche per via telematica, l\u2019atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma\u201d.<br>\u00c8 previsto espressamente che la notifica a mezzo PEC venga richiesta all\u2019UNEP solo dai soggetti abilitati esterni.<br>L\u2019art. 137 c.p.c. prevede in via generale, e senza deroga da parte dell\u2019art. 149-bis c.p.c., che \u201cle notificazioni, quando non \u00e8 disposto altrimenti, sono eseguite dall\u2019ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere\u201d e sia il pubblico ministero che la cancelleria sono soggetti abilitati interni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019espressione \u201csoggetti abilitati esterni\u201d (privati e pubblici come previsto dall\u2019art. 2 DM 44\/11), poi, \u00e8 generica, ma si deve ritenere implicita l\u2019esclusione anche degli avvocati, stante le previsioni codicistiche di cui all\u2019art. 137 c.p.c. .<br>Al comma 3, inoltre, non \u00e8 indica la tipologia di ricevuta prevista per le notifiche UNEP. La disposizione non appare del tutto congruente con l\u2019art. 149-bis c.p.c. summenzionato, che fa riferimento, oltre agli elenchi pubblici, all\u2019elezione di un domicilio digitale e agli elenchi accessibili alle pubbliche amministrazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Risulta infine soppresso l\u2019art. 18 D.M. 44\/11, relativo alle notificazioni eseguite dagli avvocati per via telematica. La relazione allo schema di regolamento (che fa riferimento alla notifica \u201ctra avvocati\u201d prevista nel testo originario in luogo della norma vigente che prevede le notifiche \u201ca cura degli avvocati\u201d) specifica che tale soppressione \u00e8 conseguenza della compiuta disciplina di tale notifica da parte degli artt. 3-bis e 3-ter della l.n. 53\/94.<br>L\u2019oggetto dei commi 3, 5 e 6 dell\u2019art. 18 non risulta per\u00f2 disciplinato dalla l.n. 53\/94 n\u00e9 da altra norma primaria o regolamentare. Solo latamente il disposto del comma 3 pu\u00f2 rientrare nella disciplina sulla visibilit\u00e0 degli atti.<br>Ma sia la procura alle liti, nell\u2019ambito delle notifiche, sia la ricevuta della notifica appaiono prive di disciplina.<br>Nel processo civile, in cui il difensore per gran parte del contenzioso avvia giudizi con atto di citazione e procura, l\u2019indicazione del comma 5, in ordine alla procura alle liti, risulta significativa ai fini della instaurazione del contraddittorio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Va evidenziata la criticit\u00e0 della mancata regolamentazione nel D.M. delle tipologie di ricevute di avvenuta consegna richieste (per le comunicazioni e notifiche di cancelleria, per le notifiche a mezzo pec dell\u2019UNEP e per le notifiche degli avvocati), che in passato era da intendersi breve per le comunicazioni e completa per le notifiche, tenendo conto che quest\u2019ultima \u00e8 l\u2019unica che allo stato consente al giudice di avere visione del completo contenuto dell\u2019atto e documenti notificati e dei relativi dati informatici.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Sulla transizione nel Processo Penale Telematico:<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;L\u2019articolo 3 dello schema di decreto \u00e8 dedicato ai termini di transizione al nuovo regime del processo penale telematico.<br>Il comma 1 dell\u2019articolo 3 prevede quale regola generale, nella fase delle indagini preliminari, il deposito con modalit\u00e0 telematiche, facendo salve le disposizioni transitorie di deroga contenute nei commi 8 e 9 del medesimo articolo 3 (che contemplano ipotesi in cui il deposito pu\u00f2 avvenire anche in modalit\u00e0 non telematica, sulle quali v. infra).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il comma 1 dell\u2019articolo 3 dispone, nello specifico, che a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalit\u00e0 telematiche ai sensi dell\u2019articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: procura della Repubblica presso il tribunale; procura europea; tribunale ordinario, limitatamente all\u2019ufficio del giudice per le indagini preliminari; procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.<br>Il comma 2 dell\u2019articolo 3 stabilisce che le modalit\u00e0 \u2013 telematiche \u2013 di deposito di cui al comma l si osservano, a decorrere dal medesimo termine ivi indicato, presso il tribunale ordinario anche per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento di archiviazione di cui all\u2019articolo 410-bis del codice di procedura penale e per i procedimenti relativi all\u2019impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il comma 3 dell\u2019articolo 3 dispone inoltre che \u2013 fermo quanto disposto dal comma 9 \u2013 a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalit\u00e0 telematiche ai sensi dell\u2019articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, nei seguenti uffici giudiziari penali: corte di appello, tribunale ordinario; giudice di pace; procura generale presso la corte di appello; procura della Repubblica presso il tribunale; Procura europea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il comma 4 precisa che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.<br>Viene infine prevista, ai commi 5, 6 e 7 dell\u2019articolo 3, l\u2019esclusivit\u00e0 del deposito telematico per tutti i soggetti del processo secondo decorrenze successive per i diversi uffici giudiziari (1.1.25, 30.6.25 e 1.1.26).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto premesso, si osserva che in deroga alle disposizioni che precedono, il comma 8 dell\u2019articolo 3 introduce un sistema di doppio binario per i depositi effettuati dai soggetti abilitati interni, che prevede la possibilit\u00e0, sino al 31.12.24, che il deposito \u2013 da parte dei predetti \u2013 di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai \u201cprocedimenti di archiviazione\u201d di cui agli articoli da 408 a 411 e 415 del codice di procedura penale nonch\u00e9 alla riapertura delle indagini di cui all\u2019articolo 414 del codice di procedura penale, pu\u00f2 avere luogo anche con modalit\u00e0 non telematiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019introduzione del predetto sistema viene guardata con favore consentendo il deposito, nella fase delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, in forma non telematica, fino al 31.12.24.<br>Residuer\u00e0 tuttavia la problematica conseguente alla gestione delle difficolt\u00e0 operative determinate dalla sussistenza di fascicoli ibridi, problematica che sarebbe opportuno risolvere attraverso la previsione di un atto amministrativo generale che disciplini l\u2019attivit\u00e0 del personale di cancelleria e di segreteria presso gli uffici giudiziari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto riguarda il flusso concernente l\u2019archiviazione e la riapertura delle indagini, pur non trattandosi di regola di affari urgenti, da compiersi entro termini stringenti, la previsione dell\u2019obbligatoriet\u00e0 del deposito telematico pone alcune specifiche problematiche.<br>Il generico riferimento ai \u201cprocedimenti di archiviazione\u201d, infatti, pu\u00f2 essere interpretato in due modi: come riferito al subprocedimento all\u2019interno del procedimento penale che inizia con la richiesta di archiviazione del P.M. (ex art. 408 e 411 c.p.p.) e prosegue con i \u201cprovvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione\u201d, oppure come riferita solamente alla \u201crichiesta di archiviazione\u201d. Il riferimento agli \u201catti, documenti, richieste e memorie\u201d induce a preferire la prima opzione interpretativa, con la conseguenza che, a partire dalla richiesta di archiviazione del PM, questi dovranno necessariamente essere formati digitalmente e depositati telematicamente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma, a ben vedere, e tenuto conto che \u201ccon la richiesta [di archiviazione] \u00e8 trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari\u201d, sembra doversi concludere che i procedimenti per i quali verr\u00e0 richiesta l\u2019archiviazione a partire dall\u20191.1.24 dovranno essere integralmente digitalizzati: \u00e8 infatti evidente come nel 2024 ben potr\u00e0 venire richiesta l\u2019archiviazione di procedimenti iscritti negli anni precedenti i cui atti sono ovviamente analogici e non digitali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si pongono in conseguenza alcune questioni: oltre alla richiesta di archiviazione, dovr\u00e0 essere infatti formato digitalmente dall\u2019ufficio del PM anche l\u2019eventuale avviso alla persona offesa ex art. 408, commi 2 e 3-bis, c.p.p., ma l\u2019applicativo diffuso (APP) non consente allo stato la notifica all\u2019esterno dell\u2019atto. N\u00e9 l\u2019applicativo consente, ad oggi, alle parti e ai loro difensori di \u201cprendere visione\u201d degli atti del procedimento ex art. 408, comma 3, c.p.p.<br>Criticit\u00e0 analoghe emergono nel procedimento di archiviazione per particolare tenuit\u00e0 del fatto previsto dall\u2019art. 411, comma 1-bis, c.p.p. Anche in questo caso l\u2019applicativo non prevede meccanismi di notifica \u201calla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa\u201d, n\u00e9 \u00e8 dato sapere come queste potranno \u201cprendere visione degli atti\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ulteriori criticit\u00e0 sono prevedibili nel prosieguo del \u201cprocedimento di archiviazione\u201d: se, ad esempio, il Giudice non accoglie la richiesta di archiviazione e dispone che \u201cil pubblico ministero formuli l\u2019imputazione\u201d (art. 409 comma 5) questa potr\u00e0 essere formata analogicamente o in formato nativo digitale all\u2019interno di APP.<br>Problematica appare, infine, la previsione dell\u2019obbligatoriet\u00e0 della forma telematica per \u201cil deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie [\u2026] relativi [\u2026] alla riapertura di indagini di cui all\u2019articolo 414 del codice di procedura penale\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Risulta dunque evidente il significativo impatto organizzativo che avrebbe sugli uffici l\u2019attivit\u00e0 di conversione in digitale degli atti analogici dell\u2019intero procedimento qualora ci\u00f2 fosse ritenuto necessario per attivare il flusso PM-GIP ai fini dell\u2019archiviazione in APP, come attualmente impone il testo del decreto.<br>Soluzioni alle problematiche prospettate potrebbero essere individuate prevedendo, in via alternativa o congiunta, che l\u2019obbligatoriet\u00e0 del deposito digitale:<br>\uf0a7 riguardi i soli procedimenti iscritti a partire dall\u20191.1.24;<br>\uf0a7 attenga alla sola richiesta di archiviazione del PM nonch\u00e9 ai successivi provvedimenti del GIP e non anche al deposito digitale degli \u201catti, documenti, richieste e memorie\u201d come risulta attualmente dal testo del comma 8 dell\u2019art. 3 del D.M. in esame, letto in relazione all\u2019art. 408, comma 1, secondo periodo, c.p.p.<br>Il comma 9 dell\u2019articolo 3 prevede una deroga, regolamentata diversamente, all\u2019obbligatoriet\u00e0 del deposito telematico da parte dei soggetti abilitati esterni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 previsto che a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31.12.24, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3 (corte di appello, tribunale ordinario; giudice di pace; procura generale presso la corte di appello; procura della Repubblica presso il tribunale; Procura europea), il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie pu\u00f2 avere luogo anche con modalit\u00e0 non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli da 408 a 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all\u2019articolo 414 del codice di procedura penale nonch\u00e9 della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall\u2019articolo 107 del codice di procedura penale. Viene inoltre previsto che il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie pu\u00f2, altres\u00ec, avere luogo anche con modalit\u00e0 non telematiche nei procedimenti relativi all\u2019impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare emessi durante la fase delle indagini preliminari.<br>Viene disposto infine che rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall\u2019articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito pu\u00f2 avere luogo anche con modalit\u00e0 non telematiche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con riguardo a tale disciplina si segnala che l\u2019introduzione di una triplice opzione di deposito \u2013 in modalit\u00e0 telematica a mezzo del portale, in modalit\u00e0 non telematica e a mezzo pec \u2013 da parte dei soggetti abilitati esterni rischia di creare problemi operativi legati alla gestione dei depositi da parte del personale di cancelleria e di segreteria in seno agli uffici giudiziari, specie ove gravati da rilevanti scoperture d\u2019organico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stante la necessit\u00e0 di un\u2019organizzazione che garantisca la tempestivit\u00e0 della lavorazione dei depositi, al fine della tempestiva risposta da parte dell\u2019organo giurisdizionale, potrebbe essere opportuna, anche in questo caso, la previsione dell\u2019adozione di un atto amministrativo generale che uniformi, sul punto, l\u2019attivit\u00e0 degli uffici prevedendo eventualmente una suddivisione dei compiti afferenti alle diverse modalit\u00e0 di deposito.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-white-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-1fc6eec8044497dd5b9b20b1bdaa5557 wp-block-paragraph\" style=\"background-color:#0060ce\"><strong><a href=\"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Parere-schema-DM-giustizia-digitale-delibera-6-dicembre-2023.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Parere schema DM giustizia digitale (delibera 6 dicembre 2023<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Home<\/a> \u00bb Le nuove regole di telematica giudiziaria: i paletti del CSM<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Consiglio Superiore della Magistratura: uno sguardo al parere espresso sullo schema di decreto ministeriale in tema di digitalizzazione dei processi.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1415,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[67,142,26,60,117,103,81,41],"class_list":["post-1413","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-novita","tag-civile","tag-csm","tag-deposito","tag-digitalizzazione","tag-ministero-della-giustizia","tag-pct","tag-penale","tag-telematica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1413"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1413\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1418,"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1413\/revisions\/1418"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1415"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}