{"id":398,"date":"2023-01-29T11:24:00","date_gmt":"2023-01-29T11:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themenectar.com\/salient\/mag\/?p=398"},"modified":"2025-04-08T09:42:52","modified_gmt":"2025-04-08T09:42:52","slug":"riforma-cartabia-cosa-cambia-in-materia-di-pct","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/riforma-cartabia-cosa-cambia-in-materia-di-pct\/","title":{"rendered":"&#8220;Riforma Cartabia&#8221; &#8211; cosa cambia in materia di PCT?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Tempo di lettura: 20 min<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-social-links is-style-logos-only is-layout-flex wp-block-social-links-is-layout-flex\"><li class=\"wp-social-link wp-social-link-linkedin wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/shareArticle?mini=true&#038;url=https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/2023\/01\/29\/riforma-cartabia-cosa-cambia-in-materia-di-pct\/\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M19.7,3H4.3C3.582,3,3,3.582,3,4.3v15.4C3,20.418,3.582,21,4.3,21h15.4c0.718,0,1.3-0.582,1.3-1.3V4.3 C21,3.582,20.418,3,19.7,3z M8.339,18.338H5.667v-8.59h2.672V18.338z M7.004,8.574c-0.857,0-1.549-0.694-1.549-1.548 c0-0.855,0.691-1.548,1.549-1.548c0.854,0,1.547,0.694,1.547,1.548C8.551,7.881,7.858,8.574,7.004,8.574z M18.339,18.338h-2.669 v-4.177c0-0.996-0.017-2.278-1.387-2.278c-1.389,0-1.601,1.086-1.601,2.206v4.249h-2.667v-8.59h2.559v1.174h0.037 c0.356-0.675,1.227-1.387,2.526-1.387c2.703,0,3.203,1.779,3.203,4.092V18.338z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label screen-reader-text\">LinkedIn<\/span><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"wp-social-link wp-social-link-mail wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"mailto:info@example.com?&#038;subject=&#038;cc=&#038;bcc=&#038;body=https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/2023\/01\/29\/riforma-cartabia-cosa-cambia-in-materia-di-pct\/%0A\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M19,5H5c-1.1,0-2,.9-2,2v10c0,1.1.9,2,2,2h14c1.1,0,2-.9,2-2V7c0-1.1-.9-2-2-2zm.5,12c0,.3-.2.5-.5.5H5c-.3,0-.5-.2-.5-.5V9.8l7.5,5.6,7.5-5.6V17zm0-9.1L12,13.6,4.5,7.9V7c0-.3.2-.5.5-.5h14c.3,0,.5.2.5.5v.9z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label screen-reader-text\">Email<\/span><\/a><\/li>\n\n<li class=\"wp-social-link wp-social-link-chain wp-block-social-link\"><a rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/2023\/01\/29\/riforma-cartabia-cosa-cambia-in-materia-di-pct\/\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M15.6,7.2H14v1.5h1.6c2,0,3.7,1.7,3.7,3.7s-1.7,3.7-3.7,3.7H14v1.5h1.6c2.8,0,5.2-2.3,5.2-5.2,0-2.9-2.3-5.2-5.2-5.2zM4.7,12.4c0-2,1.7-3.7,3.7-3.7H10V7.2H8.4c-2.9,0-5.2,2.3-5.2,5.2,0,2.9,2.3,5.2,5.2,5.2H10v-1.5H8.4c-2,0-3.7-1.7-3.7-3.7zm4.6.9h5.3v-1.5H9.3v1.5z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label screen-reader-text\">Link<\/span><\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-color has-link-color wp-elements-37f69738dd8510ef89969caefd610205\" style=\"color:#0060ce\">Le modifiche al codice entreranno in vigore il 30 giugno 2023. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alcune Eccezioni (art. 35):<br>A decorrere dal 1 gennaio 2023 si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione i seguenti articoli:<br>\u2013 Art. 127, terzo comma, c.p.c. (Il giudice pu\u00f2 disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l\u2019udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte)<br>\u2013 Art. 127 bis, c.p.c. (Udienza mediante collegamenti audiovisivi).<br>\u2013 Art. 127 ter, c.p.c. (Deposito di note scritte in sostituzione dell\u2019udienza).<br>\u2013 Titolo V-ter , Capo I disp. att. c.p.c. (196 quater \u2013 Obbligatoriet\u00e0 del deposito telematico di atti e di provvedimenti; 196 quinquies \u2013 Dell\u2019atto del processo redatto in formato elettronico; 196 sexies \u2013 Perfezionamento del deposito con modalit\u00e0 telematiche; 196 septies \u2013 Copia cartacea di atti telematici)<br>\u2013 Art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. (Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza).<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\"><strong>Codice Procedura Civile<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 127<\/strong><br>Direzione dell\u2019udienza<br>L\u2019udienza \u00e8 diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio<br>Il giudice che la dirige pu\u00f2 fare o prescrivere quanto occorre affinch\u00e9 la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-color has-link-color wp-elements-5f51fde50c2cb92f7c59ecea4a45ffa6 wp-block-paragraph\" style=\"color:#0060ce\">Il giudice pu\u00f2 disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l\u2019udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 127 bis<br>Udienza mediante collegamenti audiovisivi<br>Lo svolgimento dell\u2019udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza pu\u00f2 essere disposto dal giudice quando non \u00e8 richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.<br>Il provvedimento di cui al primo comma \u00e8 comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell\u2019udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, pu\u00f2 chiedere che l\u2019udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale pu\u00f2 anche disporre che l\u2019udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilit\u00e0 per queste ultime di partecipare in presenza.<br>Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice d\u00e0 atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.<br>Art. 127 ter<br>Deposito di note scritte in sostituzione dell\u2019udienza<br>L\u2019udienza, anche se precedentemente fissata, pu\u00f2 essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l\u2019udienza \u00e8 sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.<br>Con il provvedimento con cui sostituisce l\u2019udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita pu\u00f2 opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformit\u00e0. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice d\u00e0 atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.<br>Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.<br>Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all\u2019udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l\u2019estinzione del processo.<br>Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo \u00e8 considerato data di udienza a tutti gli effetti.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Disposizioni attuazione Codice di Procedura Civile<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Alle disposizioni per l\u2019attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il Titolo V bis, \u00e8 inserito il seguente:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Titolo V ter<\/strong><br><strong>Disposizioni relative alla giustizia digitale<\/strong><br>Capo I<br>Degli atti e dei provvedimenti<br><strong>Art. 196 quater<\/strong><br><strong>Obbligatoriet\u00e0 del deposito telematico di atti e di provvedimenti.<\/strong><br>Nei procedimenti civili davanti innanzi al tribunale, alla corte di appello, alla Corte di cassazione e al giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche. Con le stesse modalit\u00e0 le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice pu\u00f2 ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.<br>Nel procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalit\u00e0 telematiche.<br>Il deposito con modalit\u00e0 telematiche \u00e8 effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.<br>Il capo dell\u2019ufficio autorizza il deposito con modalit\u00e0 non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell\u2019ufficio. Con la medesima forma di pubblicit\u00e0 provvede a comunicare l\u2019avvenuta riattivazione del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 196 quinquies<\/strong><br><strong>Dell\u2019atto del processo redatto in formato elettronico<\/strong><br>L\u2019atto del processo redatto in formato elettronico dal magistrato o dal personale degli uffici giudiziari e degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti \u00e8 sottoscritto con firma digitale ed \u00e8 depositato telematicamente nel fascicolo informatico.<br>In caso di atto formato da organo collegiale l\u2019originale del provvedimento \u00e8 sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. Quando l\u2019atto \u00e8 redatto dal cancelliere o dal segretario dell\u2019ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico.<br>Se il provvedimento del magistrato \u00e8 in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell\u2019ufficio giudiziario ne estrae copia informatica secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.<br>Se il provvedimento di correzione di cui all\u2019articolo 288 del codice \u00e8 redatto in formato elettronico, il cancelliere forma un documento informatico contenente la copia del provvedimento corretto e del provvedimento di correzione, lo sottoscrive digitalmente e lo inserisce nel fascicolo informatico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 196 sexies<\/strong><br>Perfezionamento del deposito con modalit\u00e0 telematiche<br>Il deposito con modalit\u00e0 telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui \u00e8 generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed \u00e8 tempestivamente eseguito quando la conferma \u00e8 generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all\u2019articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito pu\u00f2 essere eseguito mediante pi\u00f9 trasmissioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 196 septies<\/strong><br>Copia cartacea di atti telematici<br>Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite misure organizzative per l\u2019acquisizione di copia cartacea e per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con modalit\u00e0 telematiche nonch\u00e9 per la gestione e la conservazione delle copie cartacee.<br>Con il medesimo decreto di cui al primo comma sono altres\u00ec stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dell\u2019articolo 196 quater, primo comma, terzo periodo, e quarto comma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo II<\/strong><br><strong>Della conformit\u00e0 delle copie agli originali.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 196 octies<\/strong><br>Potere di certificazione di conformit\u00e0 delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria<br>Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonch\u00e9 dei provvedimenti di quest\u2019ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all\u2019originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformit\u00e0 all\u2019originale.<br>Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalit\u00e0 telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente e attestare la conformit\u00e0 delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall\u2019allegato alla comunicazione telematica e munite dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 a norma della presente disposizione hanno la stessa efficacia probatoria dell\u2019atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine.<br>Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all\u2019ordine del giudice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 196 novies.<\/strong><br>Potere di certificazione di conformit\u00e0 di copie di atti e di provvedimenti<br>Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, ed il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando depositano con modalit\u00e0 telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformit\u00e0 della copia al predetto atto. La copia munita dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 equivale all\u2019originale o alla copia conforme dell\u2019atto o del<br>provvedimento.<br>Il difensore, quando deposita nei procedimenti di espropriazione forzata la nota di iscrizione a ruolo e le copie informatiche conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice, attesta la conformit\u00e0 delle copie agli originali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 196 decies<\/strong><br>Potere di certificazione di conformit\u00e0 delle copie trasmesse con modalit\u00e0 telematiche all\u2019ufficiale giudiziario<br>Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale, quando trasmettono all\u2019ufficiale giudiziario con modalit\u00e0 telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, di un provvedimento o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformit\u00e0 della copia all\u2019attodetenuto. La copia munita dell\u2019attestazione di conformit\u00e0 equivale all\u2019originale o alla copia conforme dell\u2019atto, del provvedimento o del documento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 196 undecies<\/strong><br>Modalit\u00e0 dell\u2019attestazione di conformit\u00e0<br>L\u2019attestazione di conformit\u00e0 della copia analogica, prevista dalle disposizioni del presente capo, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, \u00e8 apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, congiunto materialmente alla medesima.<br>L\u2019attestazione di conformit\u00e0 di una copia informatica \u00e8 apposta nel medesimo documento informatico.<br>Nel caso previsto dal secondo comma, l\u2019attestazione di conformit\u00e0 pu\u00f2 alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l\u2019individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalit\u00e0 stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica \u00e8 destinata alla notifica, l\u2019attestazione di conformit\u00e0 \u00e8 inserita nella relazione di notificazione.<br>I soggetti di cui agli articoli 196 novies e 196 decies, che compiono le attestazioni di conformit\u00e0 previste dalle predette disposizioni, dal codice e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo III<\/strong><br><strong>Dell\u2019udienza con collegamenti audiovisivi a distanza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 196 duodecies<\/strong><br>Udienza con collegamenti audiovisivi a distanza<br>L\u2019udienza di cui all\u2019articolo 127 bis del codice \u00e8 tenuta con modalit\u00e0 idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l\u2019effettiva partecipazione delle parti e, se l\u2019udienza non \u00e8 pubblica, la sua riservatezza. Si applica l\u2019articolo 84.<br>Nel verbale si d\u00e0 atto della dichiarazione di identit\u00e0 dei presenti, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.<br>I presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell\u2019udienza. Agli stessi \u00e8 vietata la registrazione dell\u2019udienza.<br>Il luogo dal quale il giudice si collega \u00e8 considerato aula d\u2019udienza a tutti gli effetti e l\u2019udienza si considera tenuta nell\u2019ufficio giudiziario davanti al quale \u00e8 pendente il procedimento.<br>Con provvedimenti del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono individuati e regolati i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento dell\u2019udienza e le modalit\u00e0 attraverso le quali \u00e8 garantita la pubblicit\u00e0 dell\u2019udienza in cui si discute la causa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-decoration:underline\"><strong>Nel D.l. 179\/2012, conv. in l. 221\/2012 sono ABROGATI gli articoli: <\/strong>16 BIS, 16 SEPTIES, 16 DECIES, 16 UNDECIES.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nella L. 53\/1994 (Notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Art. 3-bis 1.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La notificazione con modalit\u00e0 telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all\u2019indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione pu\u00f2 essere eseguita esclusivamente utilizzando unindirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-decoration:underline\">1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni \u00e8 validamente effettuata presso l\u2019indirizzo individuato ai sensi dell\u2019articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Quando l\u2019atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l\u2019avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell\u2019atto formato su supporto analogico, attestandone la conformit\u00e0 con le modalit\u00e0 previste dall\u2019 articolo <del>16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221196 undecies delle disposizioni per l\u2019attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.<\/del> La notifica si esegue mediante allegazione dell\u2019atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall\u2019 articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall\u2019articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, <strong>fermo quanto previsto dall\u2019articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile..<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-decoration:underline\"><em><strong>Art. 3-ter<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-decoration:underline\">1. L\u2019avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata quando il destinatario: a) \u00e8 un soggetto per il quale la legge prevede l\u2019obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi; b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell\u2019articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all\u2019iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell\u2019articolo 6-quater del medesimo decreto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-decoration:underline\">2. Nei casi di cui al comma 1, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non \u00e8 possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l\u2019avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell\u2019area web riservata prevista dall\u2019articolo 359 del codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l\u2019inserimento. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui \u00e8 compiuto l\u2019inserimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-decoration:underline\">3. Nei casi di cui al comma 1, quando la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non \u00e8 possibile o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegue con le modalit\u00e0 ordinarie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Art. 4.1.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 1, pu\u00f2 eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, ((&#8230;)) mediante consegna di copia dell\u2019atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualit\u00e0 di domiciliatario di una parte. <strong>Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facolt\u00e0 prevista dal primo periodo pu\u00f2 essere esercitata fuori dei casi di cui all\u2019articolo 3-ter,commi 1 e 2.<\/strong>..<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Modifiche al D.P.R. 115\/2002 (T.U. spese di giustizia).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Art. 18-bis<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pubblicit\u00e0 sul portale delle vendite pubbliche<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, \u00e8 dovuto un contributo per la pubblicazione dell\u2019importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita \u00e8 disposta in pi\u00f9 lotti, il contributo per la pubblicazione \u00e8 dovuto per ciascuno di essi. <del>Il pagamento deve essere effettuato con le modalit\u00e0 previste dall\u2019articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,<\/del> <strong>Il contributo \u00e8 corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all\u2019articolo 5, comma 2, del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <\/strong>con imputazione ad apposito capitolo dell\u2019entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte \u00e8 stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione \u00e8 prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">***<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Art. 30.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anticipazioni forfettarie dai privati all\u2019erario nel processo civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l\u2019assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa <strong>con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 197, comma 1 bis<\/strong> i diritti, le indennit\u00e0 di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all\u2019ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall\u2019articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">***<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Art. 32<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notificazioni a richiesta delle parti 1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari, con le modalit\u00e0 di cui articolo 197, comma 1 bisi diritti e le indennit\u00e0 di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall\u2019articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall\u2019articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell\u2019erario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><del><em><strong>Art. 191<\/strong><\/em><\/del><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><del>Determinazione delle modalit\u00e0 di pagamento 1. Le modalit\u00e0 di pagamento del contributo unificato e le modalit\u00e0 per l\u2019estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all\u2019interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze.<\/del><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Art. 192<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Modalit\u00e0 di pagamento<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><del>1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato \u00e8 corrisposto mediante: a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.<\/del><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-decoration:underline\">1. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario e al giudice tributario \u00e8 corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all\u2019articolo 5, comma 2, del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-bis. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformit\u00e0 alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all\u2019articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento. 1-ter. Per i procedimenti dinnanzi al giudice tributario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento con cui il direttore della direzione sistema informativo della fiscalit\u00e0 del Ministero dell\u2019economia e delle finanze attesta la funzionalit\u00e0 del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all\u2019articolo 5, comma 2, del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 1-quater. Della pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1-ter nellaGazzetta ufficiale della Repubblica italiana \u00e8 data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell\u2019amministrazione interessata. 1-quinquies. Per i procedimenti innanzi al giudice ordinario, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis acquistano efficacia a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2023. 1-sexies. Se \u00e8 attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell\u2019economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all\u2019articolo 5, comma 2, del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, non si applicano i commi 1 e 1-bis e il contributo unificato \u00e8 corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento \u00e8 costituita esclusivamente dall\u2019originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">***<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Art. 196<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Determinazione delle modalit\u00e0 di pagamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><del>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell\u2019articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sono disciplinate le modalit\u00e0 di pagamento, anche con riferimento all\u2019estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonch\u00e8 delle spese per le notificazioni a richiesta d\u2019ufficio nel processo civile.<\/del> <strong>Il diritto di copia, il diritto di certificato e le spese per le notificazioni a richiesta d\u2019ufficio nel processo civile sono corrisposti tramite la piattaforma tecnologica di cui all\u2019articolo 5, comma 2, del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>Art. 197<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario 1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all\u2019ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l\u2019indennit\u00e0 di trasferta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1-bis. A decorrere dal 1\u00b0 giugno 2023 le spettanze di cui al comma 1 sono corrisposte tramite la piattaforma tecnologica di cui all\u2019articolo 5, comma 2, del codice dell\u2019amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">***<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa <strong>con le modalit\u00e0 previste dal comma 1-bis<\/strong>, una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L\u2019eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell\u2019ultimo atto richiesto, \u00e8 devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-white-color has-text-color has-background has-link-color wp-elements-387ad27a3f6d4ba054ac2a22af32580b wp-block-paragraph\" style=\"background-color:#0060ce\"><strong><a href=\"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/D_lgs-Cartabia-GUIDA-sinottica-vecchie-nuove-norme.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">D_lgs-Cartabia-GUIDA-sinottica-vecchie-nuove-norme<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:10px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.telematicagiudiziaria.it\/telematicagiudiziaria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" title=\"\">Home<\/a> \u00bb &#8220;Riforma Cartabia&#8221; &#8211; cosa cambia in materia di PCT?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le modifiche entreranno in vigore il 30 giugno 2023. 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