La problematica in sintesi
La problematica emersa nella sentenza Cass. Penale, SSez. 2 Num. 9827 del 12_02_2026 riguarda il deposito telematico degli atti processuali, in particolare l’inammissibilità di un atto di appello depositato tramite posta elettronica certificata (PEC) anziché attraverso il Portale per il deposito degli atti penali, come previsto dalla normativa vigente. Tale questione si inserisce nel contesto delle riforme introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 e dal d.m. n. 217 del 2023, che hanno reso obbligatorio il deposito telematico per determinati procedimenti.
QUADRO NORMATIVO
Obbligatorietà del deposito telematico:
• L’art. 111-bis del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che il deposito degli atti processuali deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvo i casi di malfunzionamento certificato dei sistemi informatici (art. 175-bis c.p.p.).
• Il d.m. n. 217 del 2023, modificato dal d.m. n. 206 del 2024, ha delineato le modalità operative e tecniche per il deposito telematico, prevedendo una disciplina transitoria che ha reso obbligatorio il deposito telematico per i procedimenti abbreviati a partire dal 1° aprile 2025.
Sanzione di inammissibilità:
• L’art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di mancato rispetto delle modalità di deposito prescritte. Tale disposizione richiama l’art. 582 c.p.p., che disciplina le modalità di presentazione degli atti.
Eccezioni:
• È consentito il deposito tramite PEC solo nei casi in cui il deposito non telematico sia espressamente previsto (art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022). Tuttavia, questa eccezione non si applica al caso in esame, in cui il deposito telematico era obbligatorio.
Rigore formale e principio del favor impugnationis:
• Nella sentenza in esame, il ricorrente ha sostenuto che l’inammissibilità dell’atto di appello, depositato tramite PEC, rappresenti un’applicazione eccessivamente formalistica della normativa, in contrasto con il principio del favor impugnationis. Tuttavia, la Corte ha ribadito che il rispetto delle modalità di deposito è essenziale per garantire la legalità processuale e la certezza del diritto.
Malfunzionamenti del sistema:
• Il difensore ha giustificato il mancato utilizzo del portale telematico con presunti problemi di caricamento, non documentati né certificati. La Corte ha sottolineato che, in caso di malfunzionamenti, è necessario attivare le procedure previste dall’art. 175-bis c.p.p.1, che non risultano essere state seguite nel caso specifico.
Proporzionalità della restrizione:
• La Corte ha valutato la proporzionalità della restrizione all’accesso alla giustizia derivante dall’obbligo di deposito telematico, ritenendola conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza, uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 24 e 97 Cost.).
Finalità della normativa
La normativa sul deposito telematico mira a:
Semplificare e razionalizzare le procedure processuali.
Garantire un accesso più efficiente alla giustizia.
Assicurare una gestione ordinata dei flussi di lavoro presso le cancellerie.
Conclusione
La Corte ha confermato l’inammissibilità dell’atto di appello depositato tramite PEC, ribadendo che il rispetto delle modalità di deposito telematico è imprescindibile per la validità dell’impugnazione. La normativa vigente, pur introducendo restrizioni, è stata giudicata conforme ai principi costituzionali e funzionale a un sistema giudiziario più efficiente e trasparente.
Riferimenti
- Fonte : Penale Sent. Sez. 2 Num. 9827 12/02/2026
• Art. 111-bis c.p.p. e art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
• D.lgs. n. 150 del 2022 e d.m. n. 217 del 2023. - Giurisprudenza : • Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026.
• Sez. 5, n. 29495 del 27/06/2025.
L’art. 175-bis del codice di procedura penale disciplina le modalità da seguire in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici per il deposito telematico degli atti processuali. In particolare, prevede che:
Certificazione del malfunzionamento:
• Il malfunzionamento deve essere certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.
• Tale certificazione deve essere attestata sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.
• Deve essere comunicata dal dirigente dell’ufficio giudiziario con modalità che ne assicurino la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.
Deposito alternativo:
• In presenza di un malfunzionamento certificato, è consentito il deposito degli atti con modalità non telematiche, come previsto dal comma 3 dell’art. 175-bis c.p.p.
• Tali modalità alternative devono essere concordate tra gli organi competenti, come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, le Camere Penali locali e gli uffici giudiziari interessati.
Obbligo di documentazione:
• È necessario documentare il malfunzionamento e l’impossibilità di utilizzare il sistema telematico per giustificare l’uso di modalità alternative di deposito.
Alessandro Polese




