Sinossi dell’Ordinanza
La Sezione Quinta Civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 5778 pubblicata il 13 marzo 2026 , ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento basata su diverse cartelle esattoriali per crediti erariali. La Cassazione ha dichiarato:
- Inammissibili per difetto di specificità il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente non ha infatti trascritto integralmente le relate e gli atti di notifica, impedendo alla Suprema Corte di verificare la fondatezza delle contestazioni sulla regolarità delle notifiche e sul decorso della prescrizione decennale.
- Inammissibile la censura formale che tentava di ribaltare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito riguardo all’attività dell’ufficiale giudiziario.
- Palesemente infondato il terzo motivo, relativo alle modalità di notifica tramite PEC.
A causa della manifesta infondatezza e del rigetto in conformità alla proposta di definizione del giudizio (ex art. 380-bis c.p.c.) , il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (€ 5.900,00) , a una sanzione per lite temeraria in favore della controricorrente (€ 3.000,00) e a una somma in favore della Cassa delle Ammende (€ 1.500,00).
PEC del Mittente Non Censita nei Pubblici Elenchi
Il nucleo centrale del terzo motivo di ricorso si basava sulla presunta nullità della notifica della cartella di pagamento poiché l’indirizzo PEC utilizzato dall’ente riscossore (mittente) non risultava iscritto nei pubblici registri (come da art. 16-ter d.l. 179/2012).
La Suprema Corte ha respinto fermamente questa tesi , consolidando un orientamento giurisprudenziale (che richiama la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 15979 del 2022). L’analisi del principio espresso dai giudici si articola sui seguenti punti:
Il Principio del Raggiungimento dello Scopo
Il principio cardine del nostro ordinamento in materia di nullità degli atti processuali e delle notificazioni è la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.). Nel caso di specie, la notifica effettuata da una PEC istituzionale non censita non è nulla dal momento in cui ha comunque permesso al destinatario di:
- Ricevere l’atto ed entrare a piena conoscenza del suo contenuto.
- Svolgere compiutamente e tempestivamente le proprie difese in giudizio.
- Non riscontrare alcuna incertezza assoluta in ordine all’oggetto della pretesa e alla sua provenienza (l’ente impositore/riscossore).
L’Asimmetria tra Mittente e Destinatario nelle Notifiche Digitali
La Cassazione opera una netta e logica distinzione tra la posizione del mittente e quella del destinatario all’interno del processo di notificazione digitale:
- Il Destinatario (Maggiore rigidità): Per l’indirizzo PEC del destinatario (il soggetto passivo) è richiesta l’estrazione esclusiva dai pubblici elenchi. Questo perché sul cittadino o sul professionista grava un “onere di tenuta diligente del proprio casellario”; la notifica deve giungere in un luogo virtuale giuridicamente presidiato e certo, per evitare violazioni del diritto di difesa.
- Il Mittente (Minore rigidità): Per il mittente (in questo caso l’Amministrazione Finanziaria o l’Agente della Riscossione) la mancata inclusione della PEC nei registri pubblici non inficia la validità della notifica se l’indirizzo è comunque riconducibile all’alveo istituzionale dell’ente. La provenienza dell’atto può essere verificata attraverso altri elementi intrinseci al messaggio o all’atto allegato.
Focus Correlato: Il Formato del File (.pdf vs .p7m)
Parallelamente alla questione dell’elenco PEC, il contribuente lamentava l’utilizzo del formato .pdf rispetto al formato firmato digitalmente .p7m. La Corte ha ribadito che la cartella può essere notificata indifferentemente sia come “atto nativo digitale” (duplicato informatico) sia come “copia informatica” (scansione per immagini di un atto cartaceo). Di conseguenza, la validità della notifica prescinde dal formato strutturale del file (.pdf o .p7m), purché sia garantita la genuinità dell’atto.
Conclusioni sulla problematica
In sintesi, la decisione conferma che il diritto digitale tributario non deve scadere in un formalismo fine a se stesso. Se la notifica via PEC (seppur da indirizzo fuori elenco) è andata a buon fine, ha generato la consegna nella casella del destinatario e ha permesso a quest’ultimo di difendersi davanti al giudice, l’eventuale irregolarità formale del mittente viene completamente assorbita e sanata.
Alessandro Polese




