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Le parole chiave (art. 2, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 110/2023)

L’articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 110/2023 prevede, come è noto, che nell’atto di citazione debbano essere inserite “parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuino l’oggetto del giudizio“. Questo requisito mira a rendere più chiaro e specifico l’oggetto della controversia, facilitando l’identificazione e la gestione del procedimento.

Quale è la funzione o la ratio di questo inserimento?

L’inserimento delle “parole chiave” nell’atto di citazione, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 110/2023, rappresenta una novità normativa che risponde a esigenze di efficienza e chiarezza nel processo civile. La funzione e la ratio di questa disposizione possono essere analizzate sotto diversi profili:

Efficienza e semplificazione del processo:

 • L’indicazione di parole chiave consente una più rapida identificazione dell’oggetto del giudizio da parte del giudice e delle parti prima facie, all’apertura dell’atto che le contiene.

 • Facilita l’organizzazione del fascicolo processuale, soprattutto in contesti di digitalizzazione del processo civile, dove i sistemi informatici possono utilizzare le parole chiave per classificare e gestire i procedimenti; è questa la nuova frontiera di individuazione del contenuto degli atti per una gestione ed inserimento più rapidi nel SICID o SIECIC.

Chiarezza e trasparenza:

• Le parole chiave obbligano le parti a sintetizzare e focalizzare l’oggetto della controversia, riducendo il rischio di ambiguità o di dilatazione del thema decidendum.

 • Questo strumento può prevenire contestazioni o fraintendimenti sull’ambito della lite, in relazione soprattutto alla disciplina sulla competenza per materia.

Supporto alla digitalizzazione:

• In un contesto di lenta ma crescente informatizzazione del processo civile, le parole chiave possono essere utilizzate anche per implementare sistemi di ricerca e gestione automatizzata dei procedimenti; attraverso, per esempio, la creazione di filtri accessibili a fini statistici.

 • Ciò è particolarmente utile per i tribunali, che possono così ottimizzare le risorse e migliorare la gestione dei carichi di lavoro.

Riduzione dei tempi processuali:

• Una chiara individuazione dell’oggetto del giudizio sin dall’inizio può contribuire a ridurre i tempi del processo, evitando rinvii o richieste di chiarimenti successivi.

Coerenza con il principio di economia processuale:

• La norma si inserisce nel quadro delle riforme volte a garantire un processo più snello ed efficace, in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo sanciti dall’art. 111 della Costituzione italiana.

La ratio dell’inserimento delle parole chiave nell’atto di citazione è dunque duplice: da un lato, migliorare l’efficienza e la gestione del processo civile, dall’altro, garantire maggiore chiarezza e trasparenza nell’individuazione dell’oggetto del giudizio. Si tratta di una misura che, se correttamente implementata, può contribuire a rendere il sistema giudiziario più moderno e funzionale.


Il “Codice Oggetto” del procedimento

L’ipotesi che l’inserimento delle “parole chiave” nell’atto di citazione possa sostituire l’identificazione del “Codice Oggetto” al momento dell’iscrizione a ruolo è rilevante e merita un’analisi approfondita, soprattutto alla luce delle recenti riforme del processo civile.

Quindi una sostituzione è possibile?

Vediamo nel dettaglio.

Funzione del “Codice Oggetto”:

• Il “Codice Oggetto” è attualmente utilizzato, come è noto, per classificare il tipo di controversia al momento dell’iscrizione a ruolo, facilitando la gestione informatizzata dei procedimenti.

 • Questo codice permette di identificare rapidamente la natura della causa e di assegnarla al Giudice competente, ottimizzando i tempi e le risorse.

Parole chiave come alternativa:

• L’inserimento delle parole chiave potrebbe svolgere una funzione analoga, ma con maggiore flessibilità rispetto al “Codice Oggetto”.

 • Le parole chiave, essendo più descrittive e specifiche, potrebbero fornire una rappresentazione più dettagliata dell’oggetto del giudizio rispetto a un codice numerico predefinito.

Vantaggi della sostituzione:

Maggiore precisione: Le parole chiave permettono di descrivere l’oggetto della controversia in modo più articolato, evitando le limitazioni di un sistema basato su codici rigidi.

Facilità di utilizzo: Le parti, soprattutto quelle meno esperte, potrebbero trovare più intuitivo indicare parole chiave piuttosto che selezionare un codice oggetto.

Supporto alla digitalizzazione: I sistemi informatici potrebbero utilizzare le parole chiave per implementare algoritmi di classificazione automatica, migliorando l’efficienza del processo.

Criticità della sostituzione:

Uniformità: Il “Codice Oggetto” garantisce una classificazione uniforme e standardizzata, mentre le parole chiave potrebbero introdurre variabilità e discrezionalità.

Compatibilità con i sistemi esistenti: La sostituzione del codice oggetto con le parole chiave richiederebbe un aggiornamento significativo dei sistemi informatici utilizzati dai tribunali.

Rischio di ambiguità: Le parole chiave potrebbero essere interpretate in modo diverso dalle parti, aumentando il rischio di contestazioni.

Possibile coesistenza:

• Una soluzione intermedia potrebbe prevedere la coesistenza di entrambi gli strumenti: il “Codice Oggetto” per garantire uniformità e le parole chiave per fornire una descrizione più dettagliata (genus / species).

 • Questo approccio potrebbe combinare i vantaggi di entrambi i sistemi, senza sacrificare la standardizzazione né la precisione.

L’ipotesi che le parole chiave possano sostituire il “Codice Oggetto” è certamente rilevante e potrebbe rappresentare un’evoluzione significativa nel Processo Civile Telematico. Tuttavia, la sostituzione completa potrebbe comportare criticità legate alla standardizzazione e alla compatibilità con i sistemi esistenti. Una soluzione più equilibrata potrebbe essere la coesistenza dei due strumenti, sfruttando le parole chiave per arricchire la descrizione dell’oggetto del giudizio senza abbandonare la classificazione uniforme garantita dal “Codice Oggetto”.


Alessandro Polese