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La riforma Cartabia e il suo recente correttivo (D.Lgs. n. 164/2024) hanno introdotto importanti novità in materia di notifiche telematiche. In particolare, hanno disciplinato la procedura da seguire quando la notifica tramite PEC non va a buon fine per cause imputabili al destinatario, prevedendo un meccanismo che porta al rilascio della certificazione di avvenuta notifica dopo 10 giorni.


RIFERIMENTI NORMATIVI

Il perfezionamento della notifica per il destinatario dopo dieci giorni dall’inserimento dell’atto nell’area web riservata è disciplinato da due fonti principali, a seconda del soggetto che esegue la notifica:

  • Per le notifiche eseguite dall’Avvocato (Legge n. 53/1994): il fondamento normativo è l’art. 3-ter, comma 2, lettera a) della Legge 21 gennaio 1994, n. 53. Questa disposizione è stata innovata dalla riforma Cartabia per gestire i casi in cui la notifica a mezzo PEC verso imprese o professionisti iscritti in INI-PEC non è possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario.

La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.

  • Per le notifiche eseguite dall’Ufficiale Giudiziario (c.p.c.): il riferimento è il nuovo art. 149 bis c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 164/2024 (il “correttivo Cartabia”), in vigore dal 26 novembre 2024.

La norma, dedicata alla notificazione a mezzo PEC eseguita dall’ufficiale giudiziario, ora prevede espressamente che, se la notifica non va a buon fine per cause imputabili al destinatario, l’ufficiale giudiziario inserisce l’atto in un’area riservata del portale dei servizi telematici, generata automaticamente e collegata al codice fiscale del destinatario. Per il destinatario, la notificazione si intende perfezionata decorsi dieci giorni dall’inserimento o alla data anteriore in cui egli acceda all’area riservata.

In sintesi, il principio è lo stesso per entrambe le tipologie di notifica: se il destinatario (per cause a lui imputabili, come una casella PEC piena o non valida) non riceve l’atto tramite PEC, questo viene depositato in un’area protetta online. La notifica si considera comunque eseguita dopo 10 giorni dal deposito, garantendo così la certezza dei tempi processuali per il notificante.


LA PROCEDURA PER NOTIFICARE DAL PORTALE DEI SERVIZI TELEMATICI

La procedura per utilizzare il portale dei servizi telematici come strumento di notifica “di riserva” si inserisce nel fallimento della notifica tramite PEC. Ecco i passaggi chiave:

  • Quando si utilizza (presupposti).

La procedura si attiva solo quando la notifica telematica tradizionale (PEC) non è possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario. Questo avviene tipicamente per:

*   Indirizzo PEC del destinatario non valido o non attivo.

*   Casella PEC del destinatario piena.

*   Mancato recapito per altre cause tecniche imputabili alla sfera di intervento del destinatario.

  • Chi esegue la notifica.

Avvocato: ai sensi dell’art. 3-ter L. 53/1994, l’avvocato procede direttamente all’inserimento nell’area web riservata, dichiarando la sussistenza dei presupposti.

Ufficiale Giudiziario: ai sensi dell’art. 149 bis c.p.c., è l’ufficiale giudiziario che, dopo il tentativo fallito di notifica a mezzo PEC, provvede a inserire l’atto nel portale, con una dichiarazione sui presupposti.

  • Il Portale dei Servizi Telematici: “https://pst.giustizia.it/PST/it/services.page”.

Come è noto, il portale in questione è quello gestito dal Ministero della Giustizia.

*   L’atto viene inserito in un’area web riservata (c.d. “domicilio digitale d’emergenza“).

*   Quest’area è generata automaticamente dal portale ed è collegata al codice fiscale del destinatario.

*   L’accesso è consentito solo al destinatario (o a suoi delegati) tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS .

  • Il perfezionamento della notifica.

Il meccanismo del “doppio binario” di perfezionamento è cruciale:

*   Per il notificante (Avvocato o Ufficiale Giudiziario): la notifica si intende perfezionata nel momento in cui l’atto viene consegnato per l’inserimento (per l’ufficiale giudiziario)  o nel momento in cui viene compiuto l’inserimento (per l’avvocato) . Questo garantisce la certezza del compimento dell’attività.

*   Per il destinatario: la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dall’inserimento, a meno che il destinatario non acceda volontariamente all’area riservata per leggere l’atto prima della scadenza. In quel caso, la notifica si perfeziona alla data di accesso.

Trascorsi i 10 giorni senza che il destinatario abbia acceduto all’area, il sistema genera la certificazione di avvenuta notifica, che il notificante può acquisire e depositare in giudizio come prova.


IMPLICAZIONI PER IL DIRITTO DEL DESTINATARIO ALLA CONOSCIBILITA’ DEI DOCUMENTI NOTIFICATI

La questione tocca il cuore del bilanciamento che il legislatore della riforma Cartabia ha dovuto operare tra due esigenze contrapposte:

  • da un lato, la certezza e celerità dei tempi processuali (che richiedono un meccanismo che impedisca al destinatario di sottrarsi indefinitamente alla notifica) e,
  • dall’altro, il diritto alla conoscibilità effettiva dell’atto e, di conseguenza, il diritto di difesa del notificato (art. 24 Cost.).

Analizziamo le implicazioni di questo meccanismo dei 10 giorni sul diritto alla conoscibilità.

Il Bilanciamento tra Efficienza e Garanzie Difensive

Il meccanismo che perfeziona la notifica dopo 10 giorni dall’inserimento dell’atto nell’area riservata del portale non è un’invenzione della riforma Cartabia, ma l’applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale, in particolare per i casi di irreperibilità del destinatario.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3/2010 (relativa all’art. 140 c.p.c.), ha stabilito un principio fondamentale: la notifica non può perfezionarsi per il destinatario in un momento anteriore alla “concreta conoscibilità” dell’atto. Tuttavia, per non paralizzare il processo, ha anche stabilito che, trascorsi 10 giorni dalla spedizione di una raccomandata informativa (o, nel caso della riforma, dall’inserimento nell’area web), scatta una presunzione legale di conoscenza. Questo termine di 10 giorni è considerato dal legislatore (evidentemente) un lasso di tempo congruo e ragionevole affinché un destinatario normalmente diligente possa attivarsi per prendere visione dell’atto.

Pertanto, la principale implicazione è che il diritto alla conoscibilità non è assoluto, ma viene bilanciato con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Si passa da una “conoscenza effettiva” a una “conoscibilità legale” dopo un termine prefissato.

La “Conoscibilità Legale” vs. “Conoscenza Effettiva”

La riforma introduce una “fictio iuris” di conoscenza. L’atto si considera conosciuto dopo 10 giorni, a prescindere dal fatto che il destinatario abbia effettivamente aperto la sua area riservata . Questo principio è lo stesso che regola le notifiche a mezzo posta dopo il compimento di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata .

Le implicazioni pratiche per il notificato sono significative:

  • Onere della diligenza: Il destinatario è gravato da un onere di attivazione. Sapere che esiste un’area web riservata collegata al proprio codice fiscale (il “domicilio digitale d’emergenza”) implica che dovrebbe, periodicamente o quando è a conoscenza di una potenziale controversia, accedervi per verificare la presenza di atti a lui notificati. La legge presuppone un “destinatario modello” che controlla i propri spazi digitali.
  • Decadenza dai termini: Se il destinatario non accede all’area riservata entro i 10 giorni, i termini per compiere eventuali azioni difensive (es. proporre opposizione, costituirsi in giudizio) decorreranno comunque da quel decimo giorno. Questo può portare a decadenze processuali se il destinatario scopre l’atto solo in un momento successivo.

Le Potenziali Criticità per il Diritto di Difesa

Nonostante il bilanciamento operato dal legislatore, permangono delle potenziali implicazioni critiche per il diritto alla conoscibilità:

  • L’onere sproporzionato per i soggetti “deboli”: Il meccanismo dei 10 giorni potrebbe rivelarsi particolarmente gravoso per soggetti che, pur essendo tecnicamente in possesso di un domicilio digitale, non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici o non sono nella condizione di accedervi regolarmente (es. anziani, persone con disabilità digitali, soggetti temporaneamente impossibilitati). Per loro, la “conoscibilità legale” rischia di trasformarsi in una “inconoscibilità” di fatto, con un potenziale vulnus al diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione.
  • La gestione delle comunicazioni: A differenza della PEC, dove si riceve una notifica (la ricevuta di avvenuta consegna) che segnala l’arrivo di un atto, l’area web riservata non invia alcun avviso attivo. Il destinatario non riceve né una PEC né una raccomandata che lo avvertano che un atto è in attesa di essere letto. L’onere è interamente a suo carico.
  • Possibili contestazioni: Sebbene il meccanismo sia solido, non è escluso che in futuro possano aprirsi spazi di contestazione. Un notificato potrebbe eccepire l’incostituzionalità della norma per violazione del diritto di difesa, se riesce a dimostrare di essere incorso in una decadenza a causa di oggettive e incolpevoli impossibilità di accesso all’area web riservata, dimostrando che il termine di 10 giorni non è stato, nel suo caso specifico, “ragionevole” per garantire l’effettiva conoscibilità.

In sintesi, il meccanismo dei 10 giorni, se da un lato garantisce la certezza e la rapidità del processo, dall’altro trasferisce sul notificato un significativo onere di vigilanza attiva, con il rischio che, in assenza di tale diligenza, si verifichino decadenze processuali a sua insaputa.

Alessandro Polese