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Necessaria premessa

Esistono due “scuole di pensiero” sul deposito del Reclamo ex art. 669terdecies, c.p.c avverso un provvedimento cautelare del Giudice dell’esecuzione.:

  • il Reclamo va depositato come atto endo-processuale all’interno del fascicolo dell’esecuzione; il G.E. trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che, nei casi previsti, assegna il ricorso al Collegio che provvederà con una sorta di accertamento incidentale;
  • il Reclamo va iscritto a ruolo nel contenzioso civile, come causa civile autonoma seguendo la procedura del ricorso.

Non esiste una circolare ministeriale “unificata” che imponga una delle due prassi a livello nazionale, ma una certa tendenza al contenzioso diretto è dettata da una combinazione di protocolli locali di prassi dei Tribunali e vincoli tecnici del Processo Civile Telematico (PCT).

L’obiettivo di questa “spinta” verso l’iscrizione nel registro contenzioso (SICID) anziché in quello delle esecuzioni (SIECIC) risponde a due esigenze principali: la corretta gestione del Contributo Unificato e la separazione tra giudice del merito e collegio del reclamo.


Documentazione e Prassi di Riferimento

  • Protocolli dei Tribunali (es. Milano, Roma, Monza ma anche Cagliari): molte prassi concordate tra uffici giudiziari e ordini forensi, come quelle del Tribunale di Milano o di Monza, specificano che per i reclami avverso provvedimenti emessi in sede esecutiva (come la sospensione ex art. 624 c.p.c.) è necessario creare un nuovo fascicolo di Contenzioso Civile utilizzando il ruolo “procedimenti speciali sommari”.
  • Gestione del Contributo Unificato: l’iscrizione a ruolo autonoma nel registro contenzioso garantisce il versamento del contributo fisso (attualmente € 147,00 più marca da bollo), che altrimenti rischierebbe di essere omesso o gestito con difficoltà all’interno di un fascicolo esecutivo già pendente.
  • Limiti del SIECIC: i registri dell’esecuzione (SIECIC) non sono strutturati per gestire la fase collegiale del reclamo. Per permettere al Collegio (del quale non può far parte il giudice dell’esecuzione che ha emesso l’ordinanza) di operare in autonomia, le cancellerie richiedono un’iscrizione nel registro SICID (Contenzioso). 

Differenze per il deposito

  • Reclamo “Endoprocessuale”: in via teorica, alcuni uffici (come il Tribunale di Asti) considerano ancora il reclamo un atto endoprocessuale da depositare nel fascicolo originario.
  • Nuova Iscrizione a Ruolo: la tendenza prevalente, supportata dai software di deposito (es. Service1 di Servicematica), richiede di generare una nuova “busta” telematica come atto introduttivo (Ricorso Generico) per ottenere un nuovo numero di Ruolo Generale (R.G.) specifico per il reclamo.

In sintesi, la spinta che si avverte non dipende da un “ordine” ministeriale occulto, ma la conseguenza tecnica del fatto che il reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. apre una fase autonoma che richiede un proprio giudice (il Collegio) e una propria tassazione.


Si può produrre un’analisi compartiva di tutti i tribunali italiani, evidenziando quali operano in un senso e quali nell’altro?

A questa domanda si deve rispondere, purtroppo, che non esiste una mappatura ufficiale ministeriale che elenchi analiticamente la prassi di ogni singolo ufficio giudiziario italiano, poiché la gestione dei depositi dipende dai protocolli locali e dalle impostazioni dei software di cancelleria. Tuttavia, è possibile delineare una comparazione basata sulle prassi consolidate dei principali Tribunali e sulle due filosofie operative dominanti.

La distinzione fondamentale riguarda il Reclamo avverso ordinanza del G.E. (es. sospensione ex art. 624 c.p.c.), che si differenzia dal reclamo in sede cognitiva ordinaria.

I “Sostenitori” del Nuovo Fascicolo (Registro Contenzioso SICID)

In questi tribunali, la prassi impone di considerare il reclamo come un atto introduttivo di una fase autonoma. L’avvocato deve creare una nuova busta telematica (solitamente come “Ricorso Generico”).

  • Tribunale di Milano: la prassi ufficiale richiede la creazione di un fascicolo di Contenzioso Civile (Ruolo: procedimenti speciali sommari; Oggetto: “019999 Altri procedimenti cautelari”).
  • Tribunale di Roma: segue storicamente una linea rigorosa sulla separazione dei ruoli, spingendo per l’iscrizione autonoma per facilitare la formazione del Collegio (diverso dal giudice che ha emesso l’ordinanza).
  • Tribunale di Napoli: spesso orientato verso l’autonomia del fascicolo di reclamo, anche se in passato sono emerse divergenze tra sezioni civili ed esecuzioni.
  • Tribunale di Treviso: richiede l’iscrizione a ruolo autonoma, evidenziando che i registri delle esecuzioni (SIECIC) non sono nati per gestire la fase collegiale. 
  • Tribunale di Cagliari: la prassi richiede l’iscrizione a ruolo come causa del contenzioso civile, per una migliore gestione dell’assegnazione al Collegio e dell’evasione del Contributo Unificato.

2. I “Sostenitori” dell’Atto Endoprocessuale (Fascicolo Esecuzione SIECIC)

In questi uffici, il reclamo deve essere depositato direttamente all’interno del fascicolo dell’esecuzione già pendente. Sarà poi la Cancelleria, internamente, a generare il sub-procedimento o il nuovo R.G..

  • Tribunale di Asti: istruzioni esplicite indicano che in materia esecutiva il reclamo è considerato atto endo-processuale e va depositato esclusivamente nel fascicolo originario.
  • Tribunale di Udine: le linee guida suggeriscono di operare all’interno del procedimento in cui è stato emesso il provvedimento reclamato.
  • Tribunali di dimensioni ridotte: molti uffici minori preferiscono il deposito endo-processuale per evitare che l’avvocato commetta errori nella creazione di nuove anagrafiche parti o nella scelta dei codici oggetto.

Sintesi Comparativa delle Motivazioni

CaratteristicaTendenza “Nuovo Fascicolo” (SICID)Tendenza “Endoprocessuale” (SIECIC)
EsempiMilano, Roma, Monza, Treviso, CagliariAsti, Udine, Vasto
VantaggioCertezza del pagamento del C.U.; assegnazione immediata al Collegio.Facilità di consultazione dei documenti della fase precedente.
CriticitàRischio di duplicazione di anagrafiche; pagamento C.U. erroneo.Difficoltà tecnica nel gestire la decisione collegiale su registri nati per il giudice singolo.

Come muoversi per evitare il rifiuto?

Data la frammentazione, la soluzione più cautelativa prima del deposito è:

  1. Consultare il Sito Web del Tribunale specifico nella sezione “Linee guida PCT” o “Protocolli”.
  2. Contattare telefonicamente la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari/Mobiliari per chiedere se accettano il reclamo come “atto in corso di causa” o se pretendono la “nuova iscrizione”.
  3. In caso di dubbio e urgenza, la prassi di Milano, Cagliari, ecc.. (nuovo fascicolo SICID) è quella che garantisce la migliore gestione contabile del Contributo Unificato, riducendo i rischi di contestazioni fiscali.

Alessandro Polese